La competenza sull’impugnazione del diniego alla transazione fiscale
di Luigi FerrajoliNell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore in stato di crisi può presentare all’Amministrazione finanziaria una proposta di transazione fiscale per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi in quanto necessario a conseguire il proprio risanamento aziendale, a norma del combinato disposto di cui agli articoli 182-bis e 182-ter L.F.
In forza di tali disposizioni e nell’ottica di definire la propria posizione debitoria con l’Erario, il debitore può depositare una proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 161 L.F., presso la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale.
Può tuttavia accadere che la proposta di trattamento dei crediti tributari venga rigettata dall’Agenzia delle entrate e che, quindi, l’imprenditore debba individuare l’Autorità competente a scrutinare la legittimità della mancata adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale.
In relazione alla determinazione di tale soggetto, si rinviene un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rifiuto dell’Erario sarebbe impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie perché assimilabile al diniego o alla revoca di agevolazioni o al rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari di cui all’articolo 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. 546/1992 ovvero al diniego di autotutela (CTP Milano, sentenza n. 5429/2019; CTP Roma, sentenza n. 26135/2017; CTP Milano, sentenza n. 1541/2014).
Altro orientamento ritiene invece praticabile l’impugnazione innanzi al giudice amministrativo (TAR Calabria, Catanzaro, ordinanza 27.07.2012, n. 424; CTP Roma, sentenza n. 138/2010) in quanto il debitore sarebbe titolare di un interesse legittimo all’accoglimento della richiesta.
In dottrina, invece, taluni sono dell’idea che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario (E. A. Apicella, Diniego di transazione fiscale e giurisdizione amministrativa, in judicium.it, 4, 2012).
Nel solco di tale contrasto, si inserisce la recente ordinanza n. 8504/2021 della Corte di Cassazione, che è stata chiamata a pronunciarsi, a SS.UU., in relazione al rigetto di proposte di trattamento dei crediti tributari avanzate da parte di un gruppo di società nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, successivamente impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli.
Ebbene, gli Ermellini hanno ritenuto che, nell’ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta nella vigenza della Legge Fallimentare anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. 125/2020, sussista la giurisdizione del giudice ordinario (e non del giudice tributario) per quanto concerne le impugnazioni contro le mancate adesioni dell’Agenzia delle entrate alle proposte di trattamento dei crediti tributari.
Questa è la disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non essendo alla medesima applicabili né il D.Lgs. 14/2019 avente ad oggetto il Codice della Crisi d’Impresa, né le modifiche operate alla Legge Fallimentare dal D.L. 125/2020, le quali ultime – anticipando alcune disposizioni del Codice citato – attribuiscono al Tribunale fallimentare il potere di omologare l’accordo di ristrutturazione o la proposta di concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria qualora (articolo 48, comma 5, CCII):
- l’adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per le due procedure concorsuali;
- sulla base della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento appaia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
A parere della Suprema Corte, tale scelta normativa permette di ravvisare la giurisdizione sulle questioni in ordine alla mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell’Agenzia in capo al solo Tribunale fallimentare, competente a trattare gli istituti collocabili nell’ambito delle procedure concorsuali.
La finalità è quella di realizzare un bilanciamento tra gli interessi fiscali e concorsuali sicché, “l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali” è in questo senso “bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare”.
Così facendo, è evidente come la riforma del Codice della Crisi abbia perseguito l’intento di inserire la transazione fiscale nel campo del diritto fallimentare, nonostante gli evidenti riflessi di diritto tributario.
Utilizzando, quindi, in chiave interpretativa le citate norme del D.L. 125/2020 e del Codice della Crisi di Impresa (sebbene non applicabili ratione temporis alla fattispecie analizzata dalla Corte), si deve concludere ritenendo prevalente e assorbente l’obiettivo concorsuale dell’accordo transattivo e non inquadrare il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in una delle fattispecie dell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992, sussistendo di converso la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare.