La compilazione del prospetto del capitale e delle riserve
di Laura MazzolaIl prospetto dedicato all’indicazione del capitale e delle riserve deve essere utilizzato al fine di monitorare la struttura del patrimonio netto per la corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.
Ne deriva che la compilazione serve a fornire le informazioni relative alle variazioni intervenute al patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente, partendo dai dati civilistici e, successivamente, riclassificandoli secondo un criterio fiscale.
Le voci che, dal punto di vista civilistico, interessano il “Prospetto del capitale e delle riserve”, sono quelle che compongono il patrimonio netto; nel dettaglio:
- gli apporti a titolo di conferimento da parte dei soci, compresi quelli effettuati a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione;
- i saldi di rivalutazione monetaria (riserve di capitali);
- gli utili di esercizio accantonati;
- le imputazioni dirette a riserva di plusvalori latenti (utili e riserve di utili).
I dati richiesti nei righi dedicati alle riserve vanno forniti “per masse”, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.
Nell’ipotesi di poste aventi, ai fini fiscali, natura mista, ossia in parte riserva di capitale e in parte riserva di utile, il relativo importo deve essere suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.
Ai fini della corretta compilazione del prospetto è opportuno ricordare che, per effetto della presunzione posta dall’articolo 47, comma 1, Tuir, l’eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto, aventi natura di capitale, in luogo dell’utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio, deve essere riqualificata, in ottica fiscale, come una distribuzione di utili.
Ne deriva che, a prescindere dalla volontà dei soci, il principio si basa su una presunzione assoluta, secondo la quale vengono considerati distribuiti per primi gli utili e le riserve diversi da quelli di capitale.
Tale presunzione non opera per:
- le riserve di utili in sospensione di imposta;
- le riserve di utili non disponibili dal punto di vista civilistico come, ad esempio, la riserva legale nel limite di un quinto del capitale sociale.
Inoltre, si evidenzia che, la successiva distribuzione di una riserva di utili, non è tassata in capo ai soci, in quanto fiscalmente “riqualificata” come riserva di capitale.
Infine, si rileva, che la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, non trova applicazione nella fattispecie di cui al successivo comma 6, la quale opera nell’ipotesi in cui il capitale sociale risulti formato, in parte, mediante imputazione di riserve di utili, per effetto di precedenti operazioni di aumento di capitale a titolo gratuito.
In tal caso, qualora si proceda alla riduzione volontaria del capitale, si considera prioritariamente erogata ai soci la parte di capitale sociale che risultava formata da utili, anziché da conferimenti.
Dal punto di vista operativo si evidenzia che il prospetto del capitale e delle riserve è collocato all’interno del quadro RS e risulta composto dai righi da RS130 a RS142.
Nella colonna “Saldo iniziale” deve essere indicato l’importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Diversamente, nelle colonne intermedie, denominate “Incrementi” e “Decrementi”, devono essere indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio.
Infine, nella colonna “Saldo finale” deve essere indicato l’importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituisce anche il dato di partenza, ossia il “Saldo iniziale” del prospetto relativo alla successiva dichiarazione.