La compilazione del quadro LM del modello Unico PF – 1° parte
di Luca MambrinA seguito dell’introduzione, a decorrere dall’anno 2015, del regime forfetario, il quadro LM del modello Unico PF 2016 è stato modificato per permettere anche a tali soggetti di dichiarare ivi il reddito e determinare l’imposta sostitutiva dovuta.
In particolare, quindi, il quadro LM del modello Unico PF 2016 dovrà essere compilato:
- dai soggetti che nell’anno 2015 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
- dai soggetti che nell’anno 2015 si sono avvalsi del regime forfetario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.
Analizziamo in questa prima parte le modalità di compilazione della sezione I del quadro LM che deve essere utilizzata per indicare i dati necessari per la determinazione del reddito dal parte dei soggetti che si sono avvalsi del regime di vantaggio, mentre nella seconda parte analizzeremo la sezione II che va utilizzata per i indicare i dati necessari per la determinazione del reddito dei soggetti in regime forfetario.
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime di vantaggio è costituito dalla differenza tra:
- l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del cosiddetto “principio di cassa” in considerazione cioè del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso;
- l’ammontare delle spese sostenute (sempre sulla base del principio di cassa) nel periodo stesso, inerenti l’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione.
Concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.
Le istruzioni al quadro LM specificano cosa va indicato tra i componenti positivi di reddito (rigo LM2) e i componenti negativi di reddito (rigo LM5).
In particolare nel rigo LM2 (totale componenti positivi) va indicato:
- l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nel 2015, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Tali compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (quali i contributi integrativi) ma al lordo (invece) della maggiorazione del 4% ai fini della contribuzione alla Gestione Separata INPS addebitati in via facoltativa al committente che costituisce parte integrante del compenso;
- l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
- l’ammontare delle plusvalenze attive conseguite. In particolare:
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- per gli esercenti attività d’impresa l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo 86 Tuir, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi;
- per gli esercenti arti e professioni l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sensi dell’articolo 54, commi 1-bis e 1-ter, Tuir, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009;
- l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel 2015, che concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In tema di plusvalenze si ricorda che:
- la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime di vantaggio sarà pari all’intero corrispettivo di cessione; tale plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.
- la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato in periodi precedenti all’applicazione del regime dei minimi è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.
Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va invece indicato l’ammontare:
- degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagati nel 2015;
- delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del Tuir, sono deducibili nella misura del 50% dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefoni: pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%;
- dei canoni di leasing pagati nel 2015; tali canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
- delle spese per omaggi, vitto e alloggio integralmente deducibili se inerenti all’esercizio dell’attività;
- del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel corso del 2015;
- delle sopravvenienze passive realizzate nel 2015;
- delle altre spese sostenute nel 2015.
Si precisa infine che, dal reddito così determinato (differenza tra componenti positivi e negativi), si devono dedurre per intero i contributi previdenziali e assistenziali versati nel 2015 (Gestione Separata INPS, IVS, casse di previdenza), compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Tali contributi si deducono prioritariamente dal reddito indicato nel rigo LM6, mentre l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo indicato nel quadro RN.