La compilazione Modello TR
di EVOLUTIONIl modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica “entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito in quanto, in generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR (in precedenza l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato “a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza”).
Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
Il credito Iva trimestrale può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3:
a) |
hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. |
b) |
hanno effettuato operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972). |
c) |
hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell’ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che: · l’imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso (risoluzione AdE 392/E/2007); · l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza” (circolare AdE 8/E/2009). |
d) |
hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: · lavorazioni relative a beni mobili materiali; · trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; · prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; · prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea. |
e) |
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30. |
La struttura del modello TR è articolata, oltre che dal Frontespizio, in cui riportare i dati generali da dai quadri TA, TB, TC, TD e TE che vanno utilizzati per indicare:
- Quadro TA: le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) per il trimestre di riferimento;
- Quadro TB: le operazioni passive, gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento;
- Quadro TC: la determinazione del credito;
- Quadro TD: la sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione ed altri dati.
- Quadro TE: i dati relativi a tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |