20 Luglio 2018

La compilazione Modello TR

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma, ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale” della stessa (ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997), devono presentare il modello Iva TR.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza come si compone il Modello TR e la relativa compilazione.

Il modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica “entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito in quanto, in generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR (in precedenza l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato “a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza”).

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Il credito Iva trimestrale può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3:

a)

hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni.

b)

hanno effettuato operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972).

c)

hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell’ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:

· l’imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso (risoluzione AdE 392/E/2007);

· l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza” (circolare AdE 8/E/2009).

d)

hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

· lavorazioni relative a beni mobili materiali;

· trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

· prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

· prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea.

e)

soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

La struttura del modello TR è articolata, oltre che dal Frontespizio, in cui riportare i dati generali da dai quadri TA, TB, TC, TD e TE che vanno utilizzati per indicare:

  • Quadro TA: le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) per il trimestre di riferimento;
  • Quadro TB: le operazioni passive, gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento;
  • Quadro TC: la determinazione del credito;
  • Quadro TD: la sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione ed altri dati.
  • Quadro TE: i dati relativi a tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO