23 Settembre 2017

La composizione del collegio sindacale nelle S.p.a.

di EVOLUTION
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La disciplina civilistica del collegio sindacale nelle S.p.a. è contenuta negli articoli dal 2397 al 2409 cod. civ., nell’ambito dei quali sono regolati la composizione, i poteri, e il funzionamento dell’organo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta della composizione del collegio sindacale.

Ai sensi dell’articolo 2400 cod. civ., i sindaci vengono individuati per la prima volta dai soci all’interno dell’atto costitutivo, mentre, per le nomine successive, tale compito viene affidato esclusivamente all’assemblea dei soci.

Il collegio sindacale in una S.p.a. non quotata deve essere composto da tre o da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti (articolo 2397 cod. civ.).

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