La comunicazione 2022 dei servizi in deroga esteri ricevuti
di Clara PolletSimone DimitriLe prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio stesso da soggetti non residenti e gli obblighi relativi ai fini Iva sono adempiuti dai committenti nazionali, a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, tramite integrazione della fattura se il prestatore è comunitario, oppure tramite autofattura se il prestatore è extra comunitario.
Dal 1° gennaio 2022 queste operazioni saranno comunicate inviando allo SdI un file xml con Tipo documento TD17, riportando i dati del prestatore estero (codice paese e Idfiscale), data dell’operazione, imponibile, Iva o Natura.
Dal 1° gennaio 2022 gli operatori Iva residenti trasmettono infatti all’Agenzia delle entrate, via SdI, i dati delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il formato xml previsto per la fatturazione elettronica (secondo le regole di compilazione delle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni).
Si tratta della nuova forma di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevista dall’articolo 1, comma 1103, L. 178/2020, in sostituzione dell’esterometro trimestrale. Il provvedimento del 28 ottobre 2021 n. 293384 ha approvato le specifiche tecniche utilizzabili dal 1° gennaio 2022 nella versione 1.7.
Oggetto della comunicazione sono genericamente le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda i tempi di invio della comunicazione si passa da un invio trimestrale di un file contenente più informazioni, all’invio dei singoli file rappresentanti le singole operazioni. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
In particolare, le specifiche tecniche versione 1.7, aggiungono che si fa riferimento al ricevimento del documento comprovante l’operazione (la fattura) nel caso di operazioni intra UE e all’effettuazione in caso di operazioni extra UE.
Nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.6.3, valida fino al 31 dicembre 2021) per operazioni passive occorre fare riferimento alla data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
Nella formulazione delle specifiche tecniche 2022, versione 1.7, è indicato in modo specifico che il TD17 (ossia Tipo documento di integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero) deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito, ricevute da un soggetto passivo italiano.
Le prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia sono quelle dei “servizi in deroga” di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972. Si pensi ai servizi, diversi da quelli generici dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972:
- la fattura dell’albergo in territorio estero ha l’Iva del paese dove si trova l’immobile (articolo 7-quater, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972),
- la fattura dell’accesso alla fiera in un paese comunitario ha l’Iva del paese dove si svolge la fiera (articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b D.P.R. 633/1972),
- la fattura del noleggio a breve termine dell’autovettura in territorio Ue ha l’Iva del paese di messa a disposizione del mezzo (articolo 7-quater, comma 1, lettera e, D.P.R. 633/1972).
Queste prestazioni di servizi in deroga possono essere registrate, solo sul registro Iva acquisti come fuori campo Iva (articolo 7-quater o 7-quinquies D.P.R. 633/1972) senza integrazioni; in alternativa, trattandosi di un acquisto fuori campo Iva, il committente può scegliere di registrare la fattura di acquisto solo in contabilità generale.
Tali operazioni, in ogni caso, non hanno rilevanza ai fini Iva (Liquidazione periodica Iva, dichiarazione annuale Iva e Intrastat servizi).
A partire dal 1° gennaio 2022 i servizi in deroga ricevuti rischiano (in mancanza di una specifica esclusione) di dover essere comunicati tra le operazioni con soggetti esteri, in quanto prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
La comunicazione avrà il codice Tipo documento TD17 ma dal momento che non devono essere integrate o autofatturate con Iva, la Natura operazione sarà N2.1 (operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972).
In attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene utile richiamare l’esclusione di cui alla circolare 2/E/2011, par. 1.2 in tema comunicazione operazioni black list, con riferimento alle prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi esteri in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, in nota spese.