La comunicazione all’Agenzia delle entrate delle vendite on-line
di Leonardo PietrobonIl 31 ottobre 2019 rappresenta la prima scadenza per l’invio della comunicazione delle vendite on line, concluse mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e assimilate.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante l’utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line.
Innanzitutto, pare doveroso sottolineare che il soggetto passivo, chiamato a tale nuovo adempimento, non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le compravendite di beni.
In secondo luogo, oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti:
- le cessioni di beni all’interno dell’Unione europea;
- le cessioni di beni importati da Paesi extra
Sotto il profilo procedurale e oggettivo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 660061/2019 ha stabilito le regole operative utili all’individuazione delle informazioni da comunicare, nonché la modalità di effettuazione di tali comunicazioni.
In ordine ai presupposti soggettivi e oggettivi, di cui al comma 1 dell’articolo 13 D.L. 34/2019, il richiamato provvedimento, stabilisce che:
- per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s’intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, la catalogazione o la pubblicità di beni, il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Sotto il profilo temporale, secondo quanto stabilito nel citato provvedimento, la prima comunicazione, la cui scadenza è fissata per il giorno 31 ottobre 2019, riguarda:
- le vendite a distanza di qualsiasi bene, concluse attraverso le piattaforme on line, nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
- le vendite a distanza, concluse attraverso le piattaforme on line, di prodotti elettronici, quali i telefoni cellulari, le console da gioco, i tablet pc e laptop, effettuate nell’intervallo temporale compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.
A regime, invece, secondo quanto indicato la paragrafo 3.4. del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione ha una cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.
La comunicazione può avvenire tramite degli intermediari abilitati o attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 13 D.L. 34/2019 prevede un ulteriore adempimento per i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, i quali saranno obbligati a identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, al fine di comunicare all’Agenzia, ogni tre mesi, al pari dei soggetti nazionali, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, una serie di dati:
- denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Infine, si ricorda che la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporta in capo ai soggetti incisi da tale adempimento l’insorgenza della qualifica di debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. Nello specifico:
- in caso di mancata trasmissione, i soggetti passivi non saranno considerati debitori d’imposta se dimostrano che essa è stata assolta dal fornitore;
- in caso di trasmissione incompleta, i soggetti passivi non saranno considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
In ogni caso, è necessario conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che dovrà essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
30 Settembre 2019 a 14:49
Cosa si intede per “piattaforma”? I siti di e-commerce di Aziende singole non sono assimilabili secondo me come “piattaforma digitale” o portale di vendita ma sono siti aziendali di società singole.
Penso che la norma riguardi siti tipo Amazon o ebay. Cosa ne pensa?