La comunicazione dati fatture: soggetti obbligati e soggetti esonerati
di Luca MambrinEntro il prossimo 28 settembre tutti i contribuenti soggetti Iva devono effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017.
Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti Iva ad esclusione:
- dei soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane: l’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016, modificando l’articolo 21 del D.L. 78/2010, esonera dall’obbligo di comunicazione i soli produttori agricoli in “regime di esonero” ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972, «situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973”. Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse devono assolvere l’obbligo dell’invio della comunicazione in esame anche se in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui al citato articolo 34 a loro applicabile. Tali soggetti saranno quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli. Nel caso in cui tali soggetti abbiano optato per il regime ordinario Iva si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura;
- dei soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54-89 L. 190/2014 e dei soggetti nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, del D.L. 98/2011: secondo le indicazioni della circolare 1/E/2017 tali soggetti non annotano le fatture, non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009, nonché le amministrazioni autonome sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, in quanto i dati vengono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
I soggetti in regime forfettario di cui alla L. 398/1991 devono trasmettere i dati delle fatture emesse sia per le attività commerciali che istituzionali mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative:
- ai dati delle proprie fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- ai dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.
Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27.03.2017 e come precisato nella circolare 1/E/2017 le informazioni da trasmettere sono relative alle:
- fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, indipendentemente quindi dalla loro avvenuta registrazione (comprese quindi per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi – articolo 24 comma 2 D.P.R. 633/1972);
- fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, comprese le bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- note di variazione relative alle predette fatture.
Non devono quindi essere comunicati dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio i dati delle “schede carburante” di cui D.P.R. 444/1997 o tutte le operazioni attive o passive non documentate da fattura (scontrini o ricevute fiscali).
Con riferimento ad ogni singolo documento dovranno quindi essere comunicati:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di- variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Nel caso di fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 695/1996), la circolare 1/E/2017 ha precisato che per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
Nel caso di bollette doganali in cui non siano presenti nella bolletta i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.