1 Marzo 2017

La comunicazione del pro rata definitivo allo Stato membro di rimborso

di Marco Peirolo
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Per i soggetti in regime di pro rata, la determinazione della percentuale di detrazione definitiva per l’anno 2016 impone la correzione dell’importo chiesto a rimborso a titolo di IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi in altri Stati membri dell’Unione europea secondo la procedura dell’articolo 38-bis1 del D.P.R. 633/1972.

È noto, infatti, che, in corso d’anno, il pro rata deve essere provvisoriamente calcolato applicando la percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio a fine anno, una volta acquisiti i dati relativi alle operazioni (imponibili ed esenti) relative allo stesso anno. Siccome il pro rata, ai sensi dell’articolo 175, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, è determinato su base annuale, è in sede di dichiarazione IVA che occorre determinare l’eventuale conguaglio, attraverso il calcolo del pro rata definitivo, che tenga conto delle operazioni effettuate durante l’intero anno.

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