La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
di Luca MambrinSalvo proroghe dell’ultimo minuto, entro il prossimo 31 maggio i contribuenti dovranno cimentarsi con il primo invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento introdotto a decorrere dall’anno 2017 dall’articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione Iva con eccedenza a credito mentre ne sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno tali condizioni di esonero. Restano esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi e forfetari.
Il modello è costituito:
- dal frontespizio: dove indicare i dati generali del contribuente e i dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
- dal quadro VP: dove indicare i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche.
In particolare, dopo aver riportato nel rigo VP1 il mese o il trimestre di riferimento della liquidazione periodica, vanno indicati:
nel rigo VP2 l’ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell’Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese le operazioni:
- ad esigibilità differita;
- non imponibili o esenti;
- non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/1972;
- soggette a reverse charge.
Non dovrà invece essere indicato l’ammontare delle operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis (ad eccezione delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).
Nel rigo VP3 va indicato l’ammontare complessivo degli acquisti interni o intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/1972.
Vanno inoltre indicati gli acquisti:
- ad esigibilità differita;
- con Iva indetraibile;
- intracomunitari non imponibili di cui all’articolo 42, comma 1, del D.L. 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della L. 28/1997),
- triangolari comunitari con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente, di cui all’articolo 40, comma 2, del D.L. 331/1993.
Nel rigo VP4 va riportato l’ammontare dell’Iva a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, oltre che l’Iva a debito relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo (operazioni con Iva ad esigibilità differita).
Nel rigo VP5 va indicato l’ammontare dell’Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel caso di opzione per il regime Iva per cassa di cui all’articolo 32-bis del D.L. 83/2012 nel rigo va indicata l’imposta relativa agli acquisti registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, mentre il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3.
Nelle istruzioni viene precisato che l’imposta relativa ad operazioni nelle quali, in base a specifiche disposizioni, l’Iva risulta dovuta dal cessionario (ad esempio nel caso di acquisti intracomunitari o operazioni di cui all’articolo 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. articolo 74, comma 1, lettera e), articolo 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale Iva esigibile, nel rigo VP4 e, quale Iva detratta, nel rigo VP5.
La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche per le importazioni di materiale d’oro, prodotti semilavorati in oro e importazioni d’argento puro per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli articoli 23 (o 24) e dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972.
Nel rigo VP6 va indicata l’Iva dovuta o a credito, come differenza tra i campi VP4 e VP5.
Nel rigo VP7 va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.
Nel rigo VP8 va indicata l’Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).
Nel rigo VP9 va indicato l’ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
Nel rigo VP10 va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
Nel rigo VP11 va indicato l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.
Nel rigo VP12 vanno indicati gli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del primo, secondo e terzo trimestre per i contribuenti trimestrali.
Nel rigo VP13 va indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.
Nel rigo VP14 va indicato in colonna 1 l’importo dell’Iva da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo, pari al risultato, se positivo:
(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)
In colonna 2 va indicato l’importo dell’Iva a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo, pari al risultato se positivo:
(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)
Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’articolo 7 del D.P.R. 542/1999 relativamente al 4° trimestre.
Si ricorda infine che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
17 Maggio 2017 a 7:06
Le operazioni soggette a split payment devono essere inseriti nel rigo Vp2?
21 Marzo 2018 a 11:29
salve volevo un informazione. facendo dei controlli in fase di bilancio mi sono accorta che non sono stati inseriti nei corrispettivi alcune operazioni esenti art. 10 e di conseguenza le liquidazioni trimestrali, di tutti e quattro i trimestri, sono andate via errate. cosa posso fare? devo riinviare nuove liquidazioni periodiche trimestrali e pagare le dovute sanzioni oppure è sufficiente sistemare tutto in comunicazione iva annuale? grazie per la risposta