La conciliazione giudiziale parziale non impedisce la chiusura delle liti pendenti
di Gianfranco AnticoI commi da 206 a 212 dell’articolo 1 L. 197/2022, prevedono la possibilità di definire le controversie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (venti rate trimestrali di pari importo).
Per effetto del combinato disposto del comma 206, dell’articolo 1 L. 197/2022 e dell’articolo 17, comma 2, e 20, comma 1, lett.f), D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, l’istituto definitorio interessa le controversie pendenti – di fatto – al 15 febbraio 2023, per le quali le parti provvedono, entro il 30 settembre 2023, alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 D.Lgs. 546/1992.
Inoltre, l’articolo 23 dello stesso D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dai commi da 153 a 158 e da 166 a 252, dell’articolo 1 L. 197/2022 (e quindi anche per le conciliazioni), introduce una causa speciale di non punibilità, in relazione ai reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000.
Dopo le indicazioni offerte dalle Entrate con la circolare 2/E/2023, successivamente, con la circolare 9/E/2023, è stato confermato che la conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo.
Il comma 209, dell’articolo 1 L. 197/2022, prevede tuttavia la decadenza dal beneficio sanzionatorio “In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva”.
E ciò comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista dal citato articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992, ovvero il quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e il cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
La circolare 9/E/2023 ribadisce che, nell’ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, è tuttavia preclusa la possibilità di una successiva adesione alla chiusura delle liti pendenti, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione, atteso che il comma 206, dell’articolo 1 L. 197/2022, prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».
Tale alternatività opera soltanto con riferimento a ciascun atto impositivo impugnato, così che nel caso di ricorso avente ad oggetto più atti è consentito definire in conciliazione uno o più avvisi impositivi della causa e attraverso la chiusura delle liti pendenti gli altri atti.
Resta fermo che se la conciliazione è intervenuta e perfezionata prima del 31 dicembre 2022, attraverso la conciliazione ordinaria, è possibile per la restante parte definire la controversia con la chiusura delle liti pendenti.
Tant’è che la circolare 2/E/2023, sulla scia di quanto già affermato con la circolare 6/E/2019, in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti introdotta dall’articolo 6 D.L. 119/2018, conv. con modif. dalla L. 136/2018, ha confermato che, ai fini della determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, fra l’altro, in caso di conciliazione.