22 Giugno 2023

La conciliazione giudiziale parziale non impedisce la chiusura delle liti pendenti

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

I commi da 206 a 212 dell’articolo 1 L. 197/2022, prevedono la possibilità di definire le controversie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (venti rate trimestrali di pari importo).

Per effetto del combinato disposto del comma 206, dell’articolo 1 L. 197/2022 e dell’articolo 17, comma 2, e 20, comma 1, lett.f), D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, l’istituto definitorio interessa le controversie pendenti – di fatto – al 15 febbraio 2023, per le quali le parti provvedono, entro il 30 settembre 2023, alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 D.Lgs. 546/1992.

Inoltre, l’articolo 23 dello stesso D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dai commi da 153 a 158 e da 166 a 252, dell’articolo 1 L. 197/2022 (e quindi anche per le conciliazioni), introduce una causa speciale di non punibilità, in relazione ai reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quatercomma 1, D.Lgs. 74/2000.

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