6 Luglio 2016

La confisca deve essere proporzionata al profitto

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12653/16 torna nuovamente a pronunciarsi sul quantum di profitto confiscabile in capo all’ente che sia ritenuto responsabile penalmente, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.231/01, per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio dai soggetti apicali o da coloro sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.

L’art. 19 del citato decreto prevede, infatti, che “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede”.

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