L’imputato proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto fondata l’impugnazione, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca per equivalente.
In quanto misura di sicurezza patrimoniale, la confisca si applica anche in caso di prescrizione del reato (articoli 236, c.p., e 210, comma 1, c.p.), ad eccezione del caso di appartenenza del bene a persona estranea al reato e sempre che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto, rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
Come sottolineato dal Collegio, la confisca di cui all’articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000, introdotta dall’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 158/2015, si pone in linea di continuità con quella precedentemente prevista, con due sole eccezioni:
- la sua applicabilità a tutti i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 e;
- la sua inoperatività per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario.
Ciò posto, nel caso in esame, il Tribunale aveva disposto la confisca del profitto del reato direttamente nei confronti della società che aveva tratto vantaggio dalla condotta illecita del suo amministratore e, solo in caso di impossibilità, nei confronti dell’imputato (nella forma per equivalente).
La Corte di Appello aveva confermato tale statuizione, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, perché il reato a lui ascritto si era estinto per intervenuta prescrizione.
Secondo la Corte di Cassazione, la prescrizione non osta alla applicazione della confisca diretta del profitto nei confronti della società, mentre risulta fondata la doglianza relativa alla confisca per equivalente, di natura sanzionatoria e non suscettibile di applicazione in assenza di condanna.
L’introduzione dell’articolo 578 bis c.p.p. ha reso tuttavia possibile, per il Giudice dell’impugnazione, decidere sulla confisca di cui all’articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000, anche in caso di prescrizione.
Sul punto, il Giudice di legittimità ha osservato che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13539/2020, il richiamo contenuto nell’articolo 578 bis c.p.p. alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, in quanto formulato senza ulteriori specificazioni, ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del Codice penale.
La norma è dunque applicabile anche alla confisca di cui all’articolo 12 bis D.Lgs. 74/2000ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, come statuito con il provvedimento delle Sezioni Unite n. 4145/2022, secondo cui la disposizione di cui all’articolo 578 bis c.p.p. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale.
Nel caso di specie, posto che il reato per il quale si è proceduto è stato commesso precedentemente, la confisca per equivalente nei confronti dell’imputato non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte di Appello.
Per tali ragioni, ferma restando la confisca diretta del profitto ai danni della società, la sentenza impugnata è stata ritenuta meritevole di annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente, che deve essere dunque eliminata.