13 Marzo 2018

La contabilità semplificata per cassa e le operazioni da evitare

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 19, L. 232/2016, nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

Inoltre, i componenti che non hanno concorso alla determinazione del reddito in base alle regole del regime adottato concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi ancorché non si verifichino i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime successivamente applicato. Tale principio, ribadito anche nella circolare AdE 11/E/2017 è finalizzato ad evitare salti e/o duplicazione d’imposta.

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