La contabilità semplificata per cassa e le operazioni da evitare
di Leonardo PietrobonSecondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 19, L. 232/2016, nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
Inoltre, i componenti che non hanno concorso alla determinazione del reddito in base alle regole del regime adottato concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi ancorché non si verifichino i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime successivamente applicato. Tale principio, ribadito anche nella circolare AdE 11/E/2017 è finalizzato ad evitare salti e/o duplicazione d’imposta.
Sotto il profilo temporale, tale norma di “transizione” trova applicazione sia in sede di prima applicazione della nuova formulazione dell’articolo 66 Tuir – dall’1.1.2017 – che a regime, ossia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, e viceversa.
Oltre a quanto appena esposto è necessario inoltre ricordare la disposizione inerente la gestione delle rimanenze finali per il primo anno di adozione del regime di contabilità semplificata per cassa.
In particolare, viene stabilito che “il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
Coordinando quanto stabilito ai fini della gestione delle rimanenze con l’irrilevanza delle componenti che hanno già concorso a formare il reddito, emerge che
- l’esecuzione di alcune operazioni in vigenza del regime di contabilità semplificata per cassa
- e la presenza di rimanenze di magazzino al momento dell’esecuzione di tali operazioni
potrebbero comportare l’emersione di un reddito imponibile rilevante, del tutto assente nel caso di non adozione del regime di contabilità semplificata per cassa.
Le operazioni alle quali si fa riferimento sono a mero titolo esemplificativo:
- la cessione dell’attività d’impresa, con la presenza di un magazzino rilevante;
- la chiusura dell’attività dopo il primo anno di adozione del regime di contabilità semplificata per cassa;
- la trasformazione di una società di persone che adotta il regime di contabilità semplificata per cassa, in società di capitali;
- il conferimento dell’impresa individuale in una società che adotta il regime di contabilità ordinaria.
Le sopra elencate operazioni hanno tutte un elemento comune: il possibile conseguimento di un reddito imponibile determinato di fatto dall’esistenza del magazzino finale.
A titolo esemplificativo, ipotizziamo la seguente situazione:
Alfa S.n.c. al 31.12.2017, per effetto delle rimanenze iniziali del 2017, ossia le finali del 2016, chiude con una perdita pari ad € 100.000 che, come sappiamo, non è riportabile nei successivi periodi fiscali.
Nel corso dell’anno 2018 i soci di Alfa S.n.c. decidono di trasformare tale società in una S.r.l.. Al momento della trasformazione non si determina alcun reddito, tuttavia, al 31.12.2018 la società Alfa S.r.l. è tenuta a valorizzare le rimanenze finali sotto il profilo fiscale, generando un reddito per effetto di tale valorizzazione delle rimanenze finali e non potendo scomputare la perdita conseguita nell’anno 2017.
Le conclusioni a cui si è giunti con questo esempio possono essere estese anche a tutte le altre operazioni sopra elencate, in cui alternativamente:
- o si realizza, sotto il profilo economico, il magazzino finale per effetto della vendita o della chiusura dell’attività;
- o si transita verso l’adozione del regime di contabilità ordinaria, con la conseguente rilevanza fiscale delle rimanenze finali.
In conclusione, prima dell’esecuzione di ogni operazione “straordinaria”, in vigenza del regime di contabilità semplificata per cassa, è doveroso valutare i possibili effetti collaterali derivanti dalla consistenza del magazzino finale.