La contabilizzazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione
di Fabio LanduzziIn merito alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione, come noto, il Principio contabile Oic 23 compie una precisa scelta di campo prescrivendo che si applichi il criterio della “percentuale di completamento” quando sono verificate le condizioni previste ai par. 45 – 48 dello stesso Oic 23; solamente se tali condizioni non sono verificate, si applica allora il criterio della “commessa completata”.
Il criterio della “percentuale di completamento” si caratterizza per il fatto di ripartire il risultato dell’opera secondo lo stato di avanzamento dei lavori, e quindi guarda la commessa come un’operazione unitaria il cui corrispettivo matura progressivamente nel tempo. Solo nel caso in cui il contratto preveda corrispettivi frazionati per specifiche fasi, i ricavi che sono riferiti a queste fasi sono utilizzati per la valorizzazione, sempre che ricorrano le condizioni indicate al par. 84 dell’Oic 23.
Ciò detto, guardiamo ora a come deve essere rappresentata nel conto economico l’opera in corso di esecuzione a fine esercizio.
In primo luogo, deve essere chiaro che l’applicazione del criterio della “percentuale di completamento” per la valorizzazione del lavoro in corso prescinde dalle modalità con cui viene gestita la fatturazione del lavoro, la quale spesso prevede scansioni temporali dettate da esigenze finanziarie non sempre collegate all’opera concretamente eseguita. In questi casi, le somme incassate dall’appaltatore hanno natura di semplice acconto a valere sul corrispettivo globale del lavoro, e perciò sono contabilizzate fra le passività a titolo di anticipo da clienti.
Diversamente, quando la fatturazione, e l’eventuale pagamento, trova corrispondenza nel lavoro eseguito, allora l’ammontare è iscritto fra i ricavi, ma a condizione che tale componente sia certo e riconosciuto dal committente.
Il conto economico dell’appaltatore accoglie quindi fra i componenti positivi:
- alla voce A.3, la variazione della rimanenza relativa al lavoro eseguito alla fine dell’esercizio, ma ancora non liquidato a titolo definitivo dal committente. Il lavoro in corso a fine esercizio viene valutato in misura corrispondente al ricavo maturato alla stessa data, avendo riguardo appunto alla percentuale di completamento dell’opera.
- alla voce A.1, i ricavi di vendita corrispondenti ai lavori eseguiti, liquidati ed accettati in modo definitivo dal committente; questi derivano normalmente da Sal definiti in contraddittorio fra le parti.
Quindi, il conto economico dell’appaltatore espone:
- nel valore della produzione, l’ammontare delle opere eseguite alla data della chiusura dell’esercizio, rappresentato dalla somma dei ricavi fatturati per le porzioni completate e della variazione dei lavori in corso non ancora liquidati;
- nel costo della produzione, l’ammontare complessivo di tutti gli oneri sostenuti nel periodo per l’esecuzione della commessa. In caso di previsione di un margine negativo finale, questa dovrà essere rilevato per intero nel conto economico. A questo riguardo, l’Oic 23 richiede la diretta imputazione della perdita di commessa a riduzione del valore delle rimanenze finali, salvo per l’eventuale eccedenza che, ove esistente, sarebbe accantonata in un fondo del passivo. Come detto, la perdita deve essere rilevata per il suo intero ammontare, a prescindere dallo stato di avanzamento della commessa, e senza poter effettuare compensazioni fra commesse in utile e commesse in perdita.
Abbiamo detto che quando si hanno delle fatturazioni di anticipi, la posta va rilevata fra gli acconti alla voce D.6 dello stato patrimoniale. Questi acconti verranno stornati al momento della fatturazione definitiva con alimentazione della voce A.1 del conto economico.
Se la fatturazione, pur essendo definitiva, risulta maggiore della quota di lavori eseguiti, l’eccedenza alimenta la voce A.3 del conto economico in quanto rappresenta opere in corso di esecuzione, ed avrà come contropartita la voce D.6 dello Stato patrimoniale, trattandosi di acconti.
Infine, le eventuali ritenute a garanzia trattenute dal committente saranno rilevate tra i crediti se ancora aperte alla chiusura dell’esercizio.