1 Ottobre 2016

La contabilizzazione in caso di cessione del contratto di leasing

di Viviana Grippo
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Accade sempre con maggior frequenza che le aziende cedano i propri contratti di leasing.

Si tratta di una pratica usuale ma non trattata dai nostri OIC; ai fini della contabilizzazione dell’operazione, è di aiuto il documento del CNDCEC n. 141 datato 2011 che ha approfondito la questione prendendo spunto anche dalla risoluzione n. 212/E/2007.

Quest’ultima, in merito alle componenti del prezzo di subentro, aveva chiarito che: “…  la  parte  di  corrispettivo  pagata  a  fronte   del godimento del bene costituirebbe  un  onere  pluriennale  da  ripartirsi  in funzione  della  residua  durata  del  contratto,   mentre   la   parte   di corrispettivo pagata a  fronte  dell’opzione  di  acquisto  dovrebbe  essere considerata come “costo sospeso”, fiscalmente deducibile  con  la  procedura dell’ammortamento in uno con il prezzo di riscatto del bene medesimo”.

Tuttavia, chiariva l’Amministrazione che la quantificazione delle due parti non era lasciata all’arbitrio delle parti, ma “il prezzo pagato debba considerarsi  anticipo del prezzo del  bene  nella  misura  in  cui  lo  stesso  abbia  costituito sopravvenienza attiva per il cedente del  contratto, … l’eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva …. è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene, come tale deducibile, a norma  dell’articolo 108,  comma  3, del Tuir, in rapporto alla residua durata del contratto”.

Tralasciando il metodo di calcolo della sopravvenienza, ne deriva una impostazione contabile che vuole la necessaria divisione del prezzo di subentro in due componenti. Per una corretta rappresentazione in bilancio delle poste, il documento CNDCEC divide in due categorie anche i contratti di leasing a seconda che abbiano o meno finalità prevalentemente traslativa, ovvero di solo godimento.

Nel primo caso il prezzo sarà formato da una quota riferita all’opzione di riscatto che andrà iscritta in BII5 di stato patrimoniale tra le immobilizzazioni in corso (sopravvenienza attiva) e una quota riferita al godimento del bene che invece troverà allocazione nella voce B8 di conto economico (differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva).

Esempio: si supponga la cessione di un contratto di leasing al prezzo di euro 500.000, valore del bene euro 1.000.000, canoni residui 700.000, riscatto 50.000 e maxicanone 20.000, l’importo che andrà rilevato in stato patrimoniale sarà pari a:

1.000.000 – 700.000 – 50.000 – 20.000 = 230.000,

mentre in conto economico andrà rilevato l’importo di euro:

500.000 – 230.000 = 270.000.

Le scritture contabili da eseguirsi all’atto della cessione, e che sotto si riportano, saranno composte dalla rilevazione del debito verso il cedente e, successivamente, dalla rilevazione del risconto a fine esercizio oltre dalla eventuale opzione per il riscatto:

Diversi                                                  a                             Debiti vs Fornitori

Acconti su immobilizzazioni in corso

Costo per godimento beni di terzi

Risconti attivi                           a                         Costo per godimento beni di terzi

Immobilizzazioni                    a                          Diversi

                                                    a                          Acconti su immobilizzazioni in corso

                                                   a                           Costo per godimento beni di terzi

Diversamente se il leasing è di solo godimento, tale è anche lo scopo di chi subentra; ne deriva che la componente prezzo non dovrà essere scissa ma rappresenterà per il totale il godimento del bene e troverà allocazione nella voce B8 di conto economico.

In tal caso le scritture contabili saranno quelle che seguono.

All’atto della cessione del contratto:

Costo per godimento beni di terzi                       a                             Debiti vs Fornitori

Al termine dell’esercizio contabile:

Risconti attivi                                       a                             Costo per godimento beni di terzi

Secondo il CNDCEC la quota di maxicanone riferita al periodo di tempo intercorrente tra la data di subentro e quella di scadenza del contratto è da ritenersi componente di godimento e va quindi imputata a conto economico con la conseguenza che l’importo rilevato tra le immobilizzazioni andrà decurtato della quota di maxicanone relativo al periodo in questione.

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