La contabilizzazione dei buoni pasto
di Viviana GrippoI buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato, che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.
Dal punto di vista contabile il datore di lavoro dovrà eseguire alcune registrazioni qui di seguito riepilogate.
All’atto dell’acquisto del buono pasto l’azienda datore di lavoro dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima. Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente “entrerà in possesso” del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.
La scrittura contabile da eseguirsi all’atto dell’acquisto sarà la seguente:
Diversi | a | Fornitori (SP) |
Fornitori per buoni pasto (SP) | ||
Iva su acquisti (SP) |
Il mastro aperto ai Fornitori per buoni pasto rappresenta un credito verso la società che si estinguerà all’atto della consegna del buono al dipendente. La voce andrà iscritta nello stato patrimoniale tra gli altri crediti di attivo circolante in C.5.
Alla consegna dei buoni pasto si dovrà quindi rilevare il costo che in questo momento diverrà di competenza; la scrittura contabile sarà:
Buoni pasto ai dipendenti | a | Fornitori per buoni pasto |
Trattandosi del costo per l’erogazione di un servizio, la voce Buoni pasto ai dipendenti verrà allocata tra i costi per servizi in B7 di conto economico.
Dal canto suo, l’esercizio commerciale che riceverà in pagamento il buono alla somministrazione del pasto dovrà emettere uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non incassato“; poi a fine mese emetterà la fattura nei confronti della società che ha emesso il buono pasto.
Il meccanismo del buono pasto prevede l’erogazione di uno sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket.
Si supponga che un dipendente si rechi presso una tavola calda per consumare un pasto del valore di 9 euro pagando con il buono pasto ricevuto dal proprio datore di lavoro di pari importo e che lo sconto in convenzione tra società di somministrazione pasti e società emittente il buono sia del 5%.
L’ammontare dello sconto sarà pari a euro 0,45 (9 euro x 5%), l’importo del buono scontato sarà pari a 8,55 (euro 9 – 0,45), l’imponibile Iva, considerando una aliquota del 10%, sarà pari a 7,77 (euro 8,55/110*100) da cui un’imposta pari a euro 0,78.
Nel determinare l’imponibile Iva della fattura, infatti, l’azienda erogatrice del pasto dovrà scorporare l’Iva dall’importo già scontato.
A questo punto la rilevazione contabile dell’operazione da parte della tavola calda potrà avvenire in diversi modi.
L’esercente potrà rilevare il ricavo all’atto dell’emissione dello scontrino, in tale circostanza l’Iva dovrà essere rilevata come non esigibile in quanto entrerà nella liquidazione solo al momento dell’emissione della fattura.
La scrittura contabile sarà:
Corrispettivi non riscossi | a | Diversi | 9 | |
a | Ricavi | 8,22 | ||
a | Iva non esigibile | 0,78 |
Al momento dell’emissione della fattura occorrerà rilevare sia il credito verso la società che ha emesso il ticket sia lo sconto:
Diversi | a | Corrispettivi non riscossi | 9 | |
Crediti v/emittente buoni pasto | 8,55 | |||
Sconti su buoni pasto | 0,45 |
Sarà quindi necessario girocontare l’Iva ora divenuta esigibile al mastro Iva a debito:
Iva non esigibile | a | Iva a debito | 0,78 |
Alternativamente si potrà registrare l’operazione interamente all’emissione della fattura, in tal caso la scrittura sarà:
Diversi | a | Diversi | 9 | |
Crediti v/emittente buoni pasto | 8,55 | |||
Sconti su buoni pasto | 0,45 | |||
a | Ricavi | 8,22 | ||
a | Iva a debito | 0,78 | ||
Qualora la scelta contabile sia di registrare l’intera operazione all’atto dell’emissione della fattura occorrerà tenere a mente il principio di competenza e, se del caso, rilevare a fine anno i ricavi per le operazioni già concluse e non ancora fatturate nel conto fatture da emettere.
Si ricorda che in data 15 giugno 2016 è stata diramata dall’Agenzia dell’entrate, la circolare n. 28/E relativa alla detassazione per i premi di produttività. La circolare si occupa anche di definire i casi in cui sarà possibile corrispondere, in sostituzione delle retribuzioni premiali, benefit e welfare.
L’agevolazione, affrontata in dettaglio dall’Agenzia nella citata circolare, è limitata al settore privato e ai lavoratori dipendenti con reddito, relativo all’anno precedente e soggetto a tassazione ordinaria, di importo non superiore a euro 50.000 (al lordo dei premi di produttività detassati e senza conteggiare nel calcolo del limite le prestazioni di welfare erogate dall’azienda in sostituzione al premio nei limiti dell’articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir).
Tra i benefit e le misure di welfare che possono sostituire il premio monetario sono citati anche i buoni pasto.
9 Ottobre 2017 a 10:51
Solo per un precisazione sulla competenza, anche se ovvio che l’articolo riguarda solo i contribuenti in contabilità ordinaria date le scritture esposte in prima nota.
Per i clienti in semplificata che ora hanno il regime di “competenza per cassa” , la registrazione avverrà al momento dell’emissione della fattura riepilogativa dei ticket, ma avrà rilevanza ai fini reddituali ed iva al momento dell’incasso.