La contabilizzazione del leasing: la survey dell’Oic
di Federica FurlaniPer le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell’articolo 2423-bis cod. civ. (“la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”), lo stesso non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing: il codice civile e gli Oic impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale.
Peraltro, il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma può ritenersi rispettato dall’articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ., il quale prevede che “La nota integrativa” – quale parte integrante del bilancio – “deve indicare … le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. Si precisa peraltro che tale informativa non è richiesta in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o delle micro-imprese.





