29 Gennaio 2020

La contabilizzazione del leasing: la survey dell’Oic

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell’articolo 2423-bis cod. civ. (“la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”), lo stesso non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing: il codice civile e gli Oic impongono ancora nella pratica di pro­cedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale.

Peraltro, il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma può ritenersi rispettato dall’articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ., il quale prevede che “La nota integrativa” – quale parte integrante del bilancio – “deve indicare … le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito pro­spetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli con­tratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. Si precisa peraltro che tale informativa non è richiesta in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o delle micro-imprese.

Secondo il metodo patrimoniale, l’utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all’atto dell’eventuale riscatto, mentre in vigenza del contratto iscrive a conto economico i canoni maturati alla voce B 8) “Costi per godimento beni di terzi”; i beni oggetto del contratto restano pertanto iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore.

L’alternativa a tale metodo, adottata dai principi contabili internazionali e raccomandata dall’Oic 17 in caso di redazione del bilancio consolidato, è il metodo finanziario, secondo il quale un contratto di locazione finanziaria, caratterizzato dal trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati, va contabilizzato dal locatario rilevando i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell’attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l’attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il canone pagato riduce il debito residuo, con contestuale rilevazione di interessi passivi a conto economico.

Le ragioni della scelta di mantenere in capo ai soggetti Oic adopter la rilevazione secondo il metodo patrimoniale sono illustrate nella Relazione al D.Lgs. 139/2015, nella quale si spiega che “si è ritenuto … preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”.

Con l’entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio internazionale sul leasing, l’Ifrs 16, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento.
A tal proposito, nella newsletter di dicembre 2019, pubblicata di recente, l’Organismo italiano di Contabilità, nel precisare che la legge riconosce all’Oic (articolo 9-bis D.Lgs. 38/2005) la prerogativa di fornire “supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile” e quindi di fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere, ha evidenziato la volontà di raccogliere l’opinione degli operatori sul tema delle modalità di contabilizzazione del leasing finanziario nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere, in sede legislativa, un’eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

A tal fine ha pubblicato una specifica survey sul tema del leasing, a cui è possibile partecipare entro il 6 marzo 2020, nel quale gli operatori interessati possono, tra l’altro:

  • evidenziare eventuali problematiche riscontrate nella contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria nel bilancio d’esercizio secondo il modello contabile attualmente in vigore;
  • esprimersi sull’eventuale migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione secondo il metodo finanziario;
  • proporre eventuali semplificazioni, rispetto all’eventuale introduzione del metodo finanziario, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.
Bilancio d’esercizio e principi contabili nazionali