La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone
di Viviana GrippoCome accade per le società di capitale, anche per le società di persone la fine del periodo di imposta e il calcolo delle imposte comporta la determinazione del risultato di esercizio. In particolare, tale momento corrisponde anche a quello di rilevazione della destinazione dell’eventuale utile (o perdita). La rilevazione va effettuata per le società di persone in contabilità ordinaria.
Nell’ipotesi in cui la società abbia prodotto nel corso dell’anno un utile di esercizio questo andrà rilevato con la seguente scrittura contabile:
Conto economico a Utile d’esercizio
Rilevato l’utile occorrerà decidere in merito alla destinazione che, sostanzialmente, potrà essere quella del:
- prelievo da parte dei soci,
- mantenimento dell’utile in azienda,
- prelievo parziale dell’utile e mantenimento in azienda della restante parte.
Nel primo caso il prelevamento ad opera dei soci comporterà la rilevazione della seguente scrittura contabile:
Utile dell’esercizio a Banca c/c
Questa operazione, da compiersi a fine anno dopo l’approvazione del rendiconto d’esercizio, può però essere compiuta, e spesso avviene, anche nel corso dell’esercizio, qualora i soci decidano di prelevare per se stessi degli acconti su utili futuri ancora da produrre.
Questa pratica non è supportata dalle norme civilistiche in quanto il comma 1 dell’articolo 2303 del cod. civ. stabilisce che non possano distribuirsi somme se non per utili realizzati (“Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti”).
Sul punto è fortunatamente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10786/2003, con la quale i supremi giudici hanno stabilito che anche nelle società di persone trova applicazione il disposto dell’articolo 2262 del cod. civ., secondo cui è possibile erogare acconti sugli utili quando tale facoltà trovi riscontro in apposita clausola inserita nello statuto sociale.
Ne consegue che, se lo statuto contiene l’apposita clausola (che si consiglia di far iscrive e se non presente), durante l’anno i soci possono decidere di erogarsi degli acconti sugli utili. La rilevazione contabile da eseguirsi ad ogni singolo prelievo in acconto sarà quindi la seguente:
Diversi a Banca c/c
Prelievi socio A
Prelievi socio B
…………………
Alla fine dell’esercizio, all’atto della destinazione dell’utile prodotto, la scrittura contabile già esaminata dovrà tener conto dei prelievi già eseguiti e quindi, ipotizzando che l’utile da destinarsi sia pari a euro 120.000 e che i soci abbiano già prelevato euro 90.000, la scrittura apparirà le seguente:
Utile d’esercizio a Diversi 120.000
a Prelievi socio A 30.000
a Prelievi socio B 30.000
a ………………… 30.000
a Banca c/c 30.000
È chiaro che la scelta di prelevare utili in corso d’anno deve poi trovare riscontro nell’utile effettivamente prodotto. Non può difatti accadere che gli acconti prelevati superino in misura gli utili prodotti, in quanto questa evenienza comporterebbe l’abbattimento del patrimonio aziendale per distrazione da parte dei soci con ovvie conseguenze, anche di carattere penale, sugli stessi. Si renderà comunque necessaria, ferme restando le conseguenze legali, la restituzione delle maggiori somme prelevate.
Potrà anche accadere, come si è detto, che l’utile prodotto non venga prelevato dall’imprenditore che, quindi, sostanzialmente lo reinveste in azienda con sostanziale incremento del patrimonio aziendale. In tal caso la rilevazione contabile da eseguirsi sarà la seguente:
Utile d’esercizio a Capitale netto
Un’ultima considerazione merita anche la circostanza secondo cui nelle società di persone (a differenza di quanto accade per le società di capitale) vige il diritto alla percezione dell’utile da parte del socio.
Il socio di società di persone ha, infatti, diritto a ricevere l’utile aziendale sulla scorta del disposto dell’articolo 2262 cod. civ.; questo diritto non può essere compresso fin anche eliminato dalla volontà degli altri soci (fosse anche la maggioranza di questi).
Allo stesso tempo però il socio può di propria iniziativa rinunciare ad esso. È possibile, infatti, che i soci decidano di inserire nello statuto una clausola che elimini il diritto all’utile, prevedendo che la distribuzione dipenda da una loro scelta assunta a maggioranza o all’unanimità (come accade di fatto per le società di capitale).