La contabilizzazione delle operazioni in valuta
di Viviana GrippoL’articolo 2425-bis, comma 2, del codice civile stabilisce che: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.
Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 8-bis, prevede che “le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”.
Esiste quindi per l’azienda un obbligo di rilevazione delle differenze attive e passive dovute al cambio monetario.
Dal punto di vista fiscale il comma 2 dell’articolo 9 del Tuir stabilisce che: “Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”.
E ancora, l’articolo 110 comma 3 del Tuir stabilisce l’irrilevanza fiscale del cambio di fine anno: “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza”.
Nella pratica si possono presentare due circostanze:
- l’operazione in valuta posta in essere dall’azienda si conclude nell’arco di un esercizio di imposta;
- l’operazione si protrae oltre il termine dell’esercizio di imposta.
Nel primo caso l’utile e la perdita su cambi rilevata si considera realizzata ed essa deve concorrere alla determinazione del risultato di esercizio con rilevazione nel conto economico voce 17-bis Utili e Perdite su cambi.
Diversamente, a fine anno occorrerà procedere con la rilevazione del valore in euro della valuta senza che l’eventuale utile o perdita che ne consegue possa ritenersi realizzato e senza un suo concorso nella determinazione del risultato di esercizio.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che le differenze su cambi derivate dalla conversione delle disponibilità liquide in valuta si considerano fiscalmente realizzate e quindi atte a concorrere alla determinazione dell’utile o perdita di periodo.
Si veda il seguente esempio.
Si apre un c/c in valuta per il finanziamento di una operazione di vendita.
La banca mette a disposizione dollari 500.000 ad un tasso di cambio pari a 1,3206.
Successivamente l’azienda conclude la produzione del bene ed emette fattura per euro 500.000, ma con un cambio pari a 1,1.
All’atto dell’incasso il cambio è pari a euro 1,07.
La restituzione dell’anticipo bancario deve avvenire, per accordo tra le parti, al cambio 1,3206.
All’atto dell’ottenimento dell’anticipo sul c/c l’azienda dovrà rilevare l’entrata bancaria e il debito al cambio in cui avviene l’operazione (1,3206):
banca c/valuta |
a |
banca c/anticipo |
378.615,78 |
In questa fase non si realizza nessun utile o perdita da cambio.
Tuttavia, se il c/c rimanesse aperto anche al 31/12 occorrerebbe valutarne il valore al cambio di fine anno e rilevare, in tal caso, l’eventuale utile o perdita su cambi, in quanto i saldi dei c/c valutari, a differenza dei saldi clienti/fornitori, possono annoverarsi tra le operazioni realizzative alle quali si riconosce valore fiscale.
In relazione alla vendita, invece, si deve rilevare l’emissione della fattura al cambio data emissione (1,1), la scrittura sarà:
cliente |
a |
ricavo |
454.545,45 |
Solo all’atto dell’incasso si deve rilevare la differenza da cambio (realizzata):
banca c/valuta |
a |
diversi |
|
467.289,71 |
|
|
cliente |
454.545,45 |
|
|
|
differenza cambio attiva |
12.744,26 |
|
A questo punto si dovrà provvedere a rilevare l’estinzione dell’anticipo bancario.
banca c/anticipo |
a |
banca c/valuta |
378.615,78 |