12 Marzo 2016

La contabilizzazione dell’Iva indetraibile

di Viviana Grippo
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Gli articoli 19 e seguenti del DRP 633/72 definiscono le regole della detraibilità dell’Iva.

In particolare, l’articolo 19 stabilisce il principio di detrazione dell’Iva secondo cui l’imposta è detraibile solo in relazione “ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”. Si tratta, di fatto, della enunciazione di un principio di inerenza che lega la spesa sostenuta al relativo ricavo.

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Spese di trasporto (ce)                           a                             Banca c/c
 
In questo caso il costo del bene incrementato dall’Iva indetraibile sarà dedotto nel suo ammontare complessivo secondo le regole del Tuir come chiarito dall’ Agenzia delle entrate nella circolare n. 137/E del 15/5/1997.
 
Possono verificarsi però anche altre casistiche per le quali le rilevazioni contabili assumono altra veste.
In particolare ci riferiamo:
  • Iva indetraibile da pro-rata in tutti i casi in cui non si tratti di indetraibilità al 100%,
  • Iva indetraibile da pro-rata con unico acquisto effettuato durante l’anno.
In tali fattispecie la rilevazione contabile deve avvenire autonomamente senza interessare il conto accesso all’acquisto del bene da cui giunge l’indetraibilità.
Nel primo caso la registrazione contabile sarà:
 
Oneri diversi di gestione (ce)                       a                             Erario c/Iva

Il conto oneri diversi di gestione accoglierà l’ammontare dell’Iva indetraibile da pro-rata.
Nel secondo caso invece è ipotizzabile l’imputazione dell’Iva al singolo acquisto.
La scrittura contabile in questo caso sarà:

Oneri diversi di gestione (ce)                       a                             Erario c/Iva
 
E successivamente (se si ipotizza che l’acquisto si riferisca alle attrezzature):
 
Attrezzature (sp)                                          a                            Oneri diversi di gestione (ce) 
 
 

 

 

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