La contabilizzazione dell’Iva indetraibile
di Viviana GrippoGli articoli 19 e seguenti del DRP 633/72 definiscono le regole della detraibilità dell’Iva.
In particolare, l’articolo 19 stabilisce il principio di detrazione dell’Iva secondo cui l’imposta è detraibile solo in relazione “ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”. Si tratta, di fatto, della enunciazione di un principio di inerenza che lega la spesa sostenuta al relativo ricavo.
Tale criterio va letto unitamente alle ulteriori disposizioni di indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di cui agli articoli 19, 19-bis e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 che si occupano dei casi in cui l’imposta è:
- oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato (articolo 19-bis1),
- indetraibile in caso di acquisto di un bene o servizio utilizzato per operazioni non soggette o esenti (articolo 19, comma 2),
- indetraibile da pro-rata, in conseguenza allo svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni esenti (articoli 19, comma 5, e 19-bis).
Contabilmente possono verificarsi le seguenti casistiche:
- Iva oggettivamente indetraibile,
- Iva indetraibile al 100% per effetto del pro-rata,
- Iva indetraibile ex all’articolo 36-bis.
In particolare, l’articolo 36-bis prevede che: “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’articolo 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.
Al verificarsi di queste fattispecie che tipo di registrazione contabile andrà eseguita?
L’Iva dovrà essere rilevata unitamente al costo quale onere accessorio ex articolo 110 del D.Lgs. 917/86.
Se si supponesse l’acquisto con Iva indetraibile di un biglietto di trasporto dovremmo registrare l’intera somma pagata (comprensiva di Iva) nel conto spese di trasporto:
Possono verificarsi però anche altre casistiche per le quali le rilevazioni contabili assumono altra veste.
- Iva indetraibile da pro-rata in tutti i casi in cui non si tratti di indetraibilità al 100%,
- Iva indetraibile da pro-rata con unico acquisto effettuato durante l’anno.
Nel primo caso la registrazione contabile sarà:
Il conto oneri diversi di gestione accoglierà l’ammontare dell’Iva indetraibile da pro-rata.
Nel secondo caso invece è ipotizzabile l’imputazione dell’Iva al singolo acquisto.
La scrittura contabile in questo caso sarà:
Oneri diversi di gestione (ce) a Erario c/Iva