25 Febbraio 2016

La contribuzione 2016 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin
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Con la circolare n. 15/2016, l’INPS ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2016 dei soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l’art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, è pari al 23,10%.

Inoltre viene confermato che:

  • per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota del 23,10% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
  • è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
  • viene confermata anche per l’anno 2016 la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni (riduzione di tre punti percentuali).

Occorre poi tener presente che per l’anno 2016:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.548. La circolare precisa che per l’anno 2016 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è rimasto invariato rispetto all’anno precedente, a causa della variazione negativa (-0,1%) dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 comunicata dall’ISTAT;
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 76.872; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non da riferire all’impresa nel suo complesso;
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari ad € 100.324 e non è frazionabile in ragione mensile;
  • i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.548 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad € 46.123; per i redditi superiori a € 46.123 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della Legge 438/19928.

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nella seguente tabella.

REDDITO

ETA’ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

COLLABORATORE ETA’ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

Fino a € 46.123

23,10%

20,10%

Da € 46.123 fino a € 76.872 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

24,10%

21,10%

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Artigiani

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nelle seguente tabella.

REDDITO

ETA’ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

COLLABORATORE ETA’ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

Fino a € 46.123

23,19%

20,19%

Da € 46.123 fino a € 76.876 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

24,19%

21,19%

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Commercianti

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

In merito ai termini e alle modalità di versamento i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

  • I° rata fissa: 16 maggio 2016;
  • II° rata fissa: 22 agosto 2016;
  • III° rata fissa: 16 novembre 2016;
  • IV° rata fissa: 16 febbraio 2017.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015 e di primo e secondo acconto 2016 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Infine la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.