La contribuzione per l’anno 2018 alla Gestione IVS artigiani e commercianti
di Luca MambrinCon la circolare 27/2018, l’INPS ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2018 dei soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.
In premessa la circolare ricorda che l’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018, è pari al 24,00 %.
Inoltre viene confermato che:
- per i soli iscritti alla gestione commercianti l’ aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018; è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
- viene confermata anche per l’anno 2018 la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni (riduzione di tre punti percentuali).
Quindi, tenendo presente che per l’anno 2018:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.710; la circolare precisa che per l’anno 2018 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è diverso rispetto all’anno precedente, a causa della variazione dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 comunicata dall’ISTAT;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 77.717; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari per i 2018 ad € 101.427 e non è frazionabile in ragione mensile;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.710 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2018 ad € 46.630; per i redditi superiori a € 46.630 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter D.L. 384/1992, convertito nella L. 438/1992..
Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nelle seguente tabella:
REDDITO | ETÀ SUPERIORE 21 ANNI
ALIQUOTA |
COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI
ALIQUOTA |
Fino a € 46.630 | 24,00% | 21,00% |
Da € 46.630 fino a € 77.717 (o € 101.427 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). | 25,00% | 22,00% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà quindi pari a:
Artigiani | |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità) |
Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nelle seguente tabella:
REDDITO | ETÀ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA | COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
Fino a € 46.630 | 24,09% | 21,09% |
Da € 46.630 fino a € 77.717 (o € 101.427 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). | 25,09% | 22,09% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà quindi pari a:
Commercianti | |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità) |
In merito ai termini e alle modalità di versamento i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
- I° rata fissa: 16 maggio 2018;
- II° rata fissa: 21 agosto 2018;
- III° rata fissa: 16 novembre 2018;
- IV° rata fissa: 18 febbraio 2019.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017 e di primo e secondo acconto 2018 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
Infine la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.