La contribuzione per l’anno 2020 alla Gestione IVS artigiani e commercianti
di Luca MambrinCon la circolare n. 28/2020, l’Inps ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2020 dei soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.
In premessa la circolare ricorda che l’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, è pari al 24,00% (aliquota peraltro già raggiunta nell’anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.
Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni l’aliquota è fissata al 21,90%: tale aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente nella misura pari a 0,45%, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Inoltre viene confermato che:
- per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi reso strutturale dalla Legge di bilancio 2019;
- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
- viene confermata anche per l’anno 2020 la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
Quindi, per l’anno 2020:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari a953 euro. La circolare precisa che per l’anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è variato rispetto all’anno precedente, a causa della variazione 0,5% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 comunicata dall’Istat;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 965 euro; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055 euro, e non è frazionabile in ragione mensile;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.953 euro sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2020 a 379 euro; per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter L. 438/1992.
Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nelle seguenti tabelle:
REDDITO | ETÀ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA | COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
Fino a € 47.379 | 24,00% | 21,90% |
Da € 47.379 fino a € 78.965 (o € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995) | 25,00% | 22,90% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:
Artigiani | |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità) |
Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nelle seguente tabella:
REDDITO | ETÀ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA | COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
Fino a € 47.379 | 24,09% | 21,99% |
Da € 47.379 fino a € 78.965 (o € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995) | 25,09% | 22,99% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:
Commercianti | |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità) |
In merito ai termini e alle modalità di versamento i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’Inps, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
- I° rata fissa: 18 maggio 2020;
- II° rata fissa: 20 agosto 2020;
- III° rata fissa: 16 novembre 2020;
- IV° rata fissa: 16 febbraio 2021.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019 e di primo e secondo acconto 2020 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
Infine la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.