La convenzione di moratoria nella Legge fallimentare e nel Codice della crisi
di EVOLUTIONQuali sono le novità del CCII con riferimento all’istituto della convenzione di moratoria?
Nella legge fallimentare, l’articolo 182 septies, comma 5, prevede l’istituto della convenzione di moratoria quale strumento stragiudiziale volto a disciplinare, in via provvisoria, la crisi fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari, attraverso una moratoria temporanea dei crediti.
Affinché tale convenzione possa perfezionarsi è richiesto il raggiungimento di una maggioranza del 75% dei crediti appartenente a tale categoria.
Particolarità dell’istituto consiste nel fatto che la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 cod. civ. (che circoscrivono alle sole parti stipulanti l’effetto vincolante del contratto) produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti all’accordo, a condizione che: