La Convenzione Multilaterale BEPS modifica i trattati internazionali
di Marco BargagliLe Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi sono accordi bilaterali stipulati tra i vari Stati per regolare, reciprocamente, l’esercizio della potestà impositiva con il precipuo scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione sui redditi e/o sul patrimonio gravanti sui soggetti economici residenti nei vari Paesi nel mondo.
Infatti, generalmente, le Convenzioni hanno la finalità di evitare tassazioni non conformi rispetto a quanto stabilito nei singoli accordi, nonché di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale utilizzando, a tal fine, le anche le disposizioni previste in tema di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni.
Sullo specifico tema, si segnala che l’Italia ha aderito alla “Convenzione multilaterale BEPS” redatta a Parigi in data 24 novembre 2016, meglio conosciuta come “Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti”.
La predetta Convenzione ha lo scopo di integrare e modificare numerosi accordi internazioni contro le doppie imposizioni sui redditi, già sottoscritti in passato dal nostro Paese (denominati “accordi fiscali coperti”) e, simmetricamente, dare concreta attuazione alle misure contenute nel progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
È infatti universalmente riconosciuto che i Governi subiscono ingenti perdite di gettito fiscale derivanti da strategie fiscali internazionali aggressive, che si concretizzano in un artificioso spostamento dei profitti in luoghi ove vige un livello di tassazione nulla o ridotta (nei Paesi a fiscalità privilegiata).
In merito, a livello internazionale, è stata valutata la necessità di assicurare che gli utili delle imprese vengano tassati dove sono svolte rilevanti attività economiche che generano profitti e valore aggiunto.
Per tale motivo, accogliendo favorevolmente il pacchetto di misure sviluppato nell’ambito del richiamato progetto OCSE/G20 in materia di BEPS, occorre garantire rapidamente che gli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi, siano interpretati al fine di eliminare la doppia imposizione sulle imposte, contrastando i principali fenomeni di evasione o elusione fiscale.
In estrema sintesi, la Convenzione multilaterale BEPS:
- contiene misure per l’attuazione delle disposizioni relative alle Convenzioni internazionali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti in Paesi a bassa fiscalità;
- integra e modifica numerose Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, senza necessariamente dover rinegoziare, di volta in volta, il singolo accordo bilaterale;
- vuole dare esecuzione concreta al pacchetto di misure anti-evasione sviluppato nell’ambito del progetto BEPS.
In merito, si ricorda che l’OCSE ha infatti predisposto specifiche misure finalizzate a contrastare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, sulla base delle seguenti direttrici:
- eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da strumenti ibridi (c.d. hybrid mismatch arrangements);
- prevenire l’abuso dei trattati, usufruendo di un trattamento convenzionale non spettante (c.d. Treaty Shopping);
- contrastare l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione localizzata su un determinato territorio;
- implementare e rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie in ambito internazionale.
Per effetto dell’adesione alla Convenzione multilaterale BEPS, in Italia le modifiche agli accordi contro le doppie imposizioni sui redditi, saranno operative dal 1° gennaio 2018, con riferimento ai rapporti bilaterali stipulati con gli Stati che, a loro volta, hanno aderito alla Convenzione BEPS.
Di contro, per tutti gli altri Paesi, gli effetti si produrranno negli anni successivi al 2018.
Si ricorda che proprio l’Italia, al momento dell’adesione alla Convenzione multilaterale, ha inteso perseguire una specifica politica antiabuso, ponendo alcune riserve nella parte III relativa all’abuso dei trattati, così riassumibili:
- applicazione degli articoli 6 “Scopo di un Accordo fiscale coperto”, 7 “Prevenzione dell’abuso dei trattati”, paragrafo 1 e 9 “Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili”;
- riserva di non applicazione degli articoli 8 “Transazioni relative al trasferimento dei dividendi”, 10 “Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in giurisdizioni terze” e 11 “Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti”.
Con particolare riferimento alla stabile organizzazione, viene confermata la strategia antiabuso adottata dal nostro Paese finalizzata a contrastare gli schemi giuridici posti in essere con lo scopo di evitare l’individuazione di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
Sul punto l’Italia ha deciso di applicare gli articoli 13 e 15 della convenzione multilaterale BEPS, in luogo degli articoli 12 e 14.
In particolare, per effetto dell’articolo 13 (che contempla le “eccezioni negative” della stabile organizzazione), sarà fondamentale individuare il carattere preparatorio o ausiliario delle attività svolte nel territorio italiano, rispetto alla principale attività di impresa esercitata dalla casa madre estera: nello specifico, qualora le attività non siano qualificabili come “ausiliarie e preparatorie”, saremo comunque in presenza di una stabile organizzazione.
Risulterà altresì essenziale valutare le attività svolte in diverse sedi da parte della casa madre non residente, ossia quelle attività svolte nella medesima sede o in differenti sedi dalla stessa casa madre non residente, ovvero da parte di un’impresa ad essa correlata (la cui definizione è rinvenibile nell’articolo 15 della Convenzione Multilaterale BEPS).
In merito, l’insieme di queste attività potrà configurare una stabile organizzazione a condizione che le stesse, esercitate dalle due imprese nella medesima sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che sono parte di un’operazione economica coesa (cfr. articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione).
L’intento di questa previsione è quello di evitare la frammentazione di un’operazione unitaria, tra le diverse i sedi del Gruppo multinazionale.
Infine, si evidenzia che le previsioni in tema di “eccezioni negative”, aventi carattere ausiliario e/o preparatorio non configuranti una stabile organizzazione, potranno essere applicate ad un accordo fiscale coperto (rectius ad una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi) a condizione che anche l’altro Stato contraente abbia optato per la loro applicazione (articolo 13, paragrafi 7 e 8 della Convenzione Multilaterale BEPS).
Di conseguenza, una volta che gli accordi saranno operativi, si renderà necessario modificare l’attuale versione dell’articolo 162, comma 4, del D.P.R. 917/1986, che dovrà recepire i contenuti dell’articolo 13 della richiamata Convenzione.