La conversione del Decreto Sostegni e lo sport
di Guido MartinelliIl consueto maxi emendamento con il quale il Senato ha licenziato il testo della legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Sostegni”), contiene alcune rilevanti novità per il mondo dello sport.
Stante la ristrettezza dei tempi per evitarne la decadenza, si presume che la Camera lo approverà senza ulteriori modifiche.
Il nuovo articolo 14 bis, recependo le “proteste” provenienti dal mondo dello sport per l’assenza di contributi per detto settore, incrementa, per il 2021, di 50 milioni di euro il fondo da destinare quale contributo a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche al fine far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributi saranno indicati in un successivo decreto, previsto entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Detto decreto stabilirà anche “le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese”.
Ma la novità principale appare quella contenuta nel nuovo testo dell’articolo 30, commi da 7 a 11.
Il primo rinvia ulteriormente al 31.12.2023 la decorrenza della disciplina sul lavoro sportivo contenuta nel D.Lgs. 36/2021.
In pratica subisce questo ulteriore rinvio di 18 mesi tutto il titolo V “Disposizioni in materia di lavoro sportivo” (ivi compresa, pertanto, l’abolizione del vincolo) salvo la disciplina del capo II, contenente le disposizioni a sostegno delle donne nello sport e quelle del successivo capo III sul riconoscimento dei laureati in scienze motorie.
La fretta è stata, però, nemica della sistematica legislativa.
Infatti, ad esempio, l’articolo 31 in materia di abolizione del vincolo, nel testo originario del decreto non era previsto tra quelli prorogati al 1° luglio 2022 in quanto, già all’interno dell’articolo, era prevista tale scadenza.
Ora il nuovo comma 7 proroga al 31.12.2023 anche l’articolo 31 senza però modificarne il testo che continua a contenere l’abrogazione di tale istituto al 1° luglio 2022.
Va aggiunto che anche l’articolo 52, non modificato, continua a prevedere, al 1° luglio 2022, l’abrogazione della L. 91/1981 e di altre norme collegate al lavoro dilettantistico senza più collegamento con le norme che dovrebbero sostituirle.
Questo creerà sicuramente dei grossi problemi interpretativi e di collegamento nel periodo intercorrente tra detta data e quella successiva del 31.12.2023, in cui la novella sul lavoro sportivo entrerà in vigore.
Ne consegue che troverà efficacia dal prossimo 1° gennaio solo la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche (con la confermata esclusione della possibilità di costituire cooperative sportive), di quelle professionistiche, nonché la disciplina sul tesseramento (con la confermata natura “associativa” del medesimo, di difficile interpretazione) quelle sulla tutela degli animali utilizzati nello sport e la possibilità di inserire i paraatleti nei corpi sportivi militari e di Stato.
Ma, va evidenziato, entreranno in vigore con l’inizio del 2022, anche le definizioni contenute nell’articolo 2 D.Lgs. 36/2021, tra le quali (finalmente!!) la definizione di sport.
Questo potrebbe significare un contrasto con il vigente regolamento del registro Coni che riconosce come sportive solo le discipline contenute nell’elenco approvato dal consiglio nazionale
Va ricordato che la definizione di lavoratore sportivo (“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”) entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Pertanto, alla luce anche di detta definizione, il rischio è che, se prevalesse la vena interpretativa che esclude la tipizzazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, si renderebbe vana la proroga della entrata in vigore del provvedimento adottata dal legislatore.
Infine il nuovo articolo 36 ter, novellando il comma 4 dell’articolo 216 D.L. 34/2020 ha previsto la possibilità, per i soggetti che offrono servizi sportivi (pertanto utilizzabili anche dai soggetti profit che erogano tali prestazioni), di riconoscere ai propri iscritti, in alternativa al rimborso della quota parte dei servizi non goduti a causa della chiusura dell’impianto per pandemia, la possibilità di realizzare, quando, possibile, le attività con modalità a distanza o di riconoscere un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine della emergenza nazionale, al momento fissata al prossimo 31 luglio.