La cooperativa sciolta per atto d’autorità può presentare una sola dichiarazione
di Marco BombenCon la risoluzione n. 14/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione interpretativa in merito all’applicabilità dell’articolo 183 Tuir alla liquidazione amministrativa conseguente allo scioglimento di una società cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza.
Appare utile ricordare che l’articolo 2545-septesdecies cod. civ. attribuisce all’autorità di vigilanza il potere di sciogliere la società cooperativa, tramite un apposito provvedimento (da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- mancato perseguimento dello scopo mutualistico;
- impossibilità di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;
- mancato deposito per 2 anni consecutivi del bilancio d’esercizio;
- mancato compimento per 2 anni consecutivi di atti di gestione.
Lo stesso articolo precisa poi che “se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori”.
Nel caso in esame l’istante, in qualità di commissario liquidatore di una società cooperativa, ha interpellato l’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di applicare i criteri di determinazione del reddito previsti dall’articolo 183 del Tuir, anche allo “scioglimento per atto dell’autorità” ex articolo 2545-septesdecies cod. civ..
A tal fine risulta decisiva la possibilità di qualificare o meno lo “scioglimento per atto di autorità” come specifica ipotesi di liquidazione coatta amministrativa.
Come chiarito dalla stessa Relazione illustrativa all’articolo 182 del Tuir, nella liquidazione ordinaria il metodo di tassazione provvisoria anno per anno si giustifica in ragione dei “possibili fini dilatori ed elusivi” connessi ad una lunghissima procedura di liquidazione volontaria.
In presenza di una procedura concorsuale, invece, non si pongono le medesime “preoccupazioni di cautela fiscale” e per questo motivo l’articolo 183 del Tuir dispone, con specifico riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, che ai fini delle imposte sui redditi l’intera fase del procedimento liquidatorio costituisce un unico periodo di imposta anche in caso di esercizio provvisorio.
Al successivo articolo 184 il legislatore ne estende l’ambito applicativo specificando che la medesima disposizione è applicabile “anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società”, tra i quali figurano anche le società cooperative.
Nell’occasione il Fisco sottolinea che l’articolo 1 della L. 400/1975 (recante “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”) dispone espressamente che “la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto di autorità (…) è disciplinata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa”.
Alla luce di queste indicazioni, l’Agenzia chiude la disamina affermando l’applicabilità dell’articolo 183 del Tuir alla liquidazione di società cooperativa conseguente allo scioglimento della stessa con provvedimento dell’autorità di vigilanza. Anche in questa ipotesi, infatti, emerge la figura del commissario liquidatore la cui nomina viene disposta dall’autorità governativa (al pari di quanto avviene nella liquidazione coatta amministrativa), ovvero richiesta dai creditori ed altri interessati.
Di conseguenza la durata dell’intero procedimento può essere considerata come un unico periodo di imposta con riferimento al quale il commissario liquidatore può presentare un’unica dichiarazione dei redditi.