La copertura di perdite di esercizio per le Srl semplificate e a capitale ridotto
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Sempre in tema di attività contabili e societarie derivanti dalla chiusura dell’esercizio 2022, un tema da considerare è come comportarsi in relazione a perdite rilevanti, e, in modo particolare, quando tali perdite gravano sui bilanci delle Srl a capitale ridotto ovvero quelle semplificate.
Prima di tutto analizziamo la situazione che si manifesta per tutte le società in relazione alla proroga della sospensione degli effetti delle perdite di esercizio, sancita, anche per il 2022, dall’articolo 3, comma 9, D.L. 198/2022 (cd Milleproroghe).
In base a tale provvedimento la perdita del 2022 si aggiunge a quelle eventualmente generate nel 2020 e 2021 con una copertura da eseguirsi, per quella del 2022, al più tardi approvando il bilancio dell’esercizio 2027, quindi di fatto nel mese di aprile 2028.
Nel corso del periodo di monitoraggio quinquennale le società saranno tenute a controllare il rispetto del capitale minimo solo considerando le perdite emerse dopo il triennio 2020/2022, quindi agendo come se le perdite di tali esercizi non esistessero, come affermato, tra gli altri, dall’Orientamento TA 13 del Notariato Triveneto.
Sul punto si ritiene che le società che non intendano avvalersi di tale norma non siano obbligate a rinviare gli effetti delle perdite.
Il caso concreto è, ad esempio, quello della Srl che vorrebbe avviare la liquidazione per perdite del capitale ex articolo 2484, punto 4, cod. civ. senza intervento del notaio , bensì semplicemente prendendo atto che si è manifestata una causa di scioglimento.
Dal testo dell’articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020 non sembra emergere alcuno spazio di libera scelta di applicare o meno le disposizioni. Tuttavia, sul punto vanno fatte due considerazioni:
- in primo luogo, va detto che una norma di favore emanata per tutelare la società colpita da perdite non può trasformarsi in una disposizione che esprime un obbligo, cioè una norma con carattere coercitivo,
- in secondo luogo, vero è che nel comma 1 dell’articolo 6 si parla di “inapplicabilità e non operatività” delle norme del codice civile tra cui articolo 2484, punto 4, cod. civ., ma è altrettanto vero che è pur sempre richiesta, per la disapplicazione, che una specifica volontà emerga in tal senso in un verbale di assemblea. Sul punto è chiaro il disposto del comma 3 del citato articolo che, con riferimento alla delibera dell’assemblea, afferma: “può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2.
Il termine “può” deliberare indica chiaramente una facoltà che l’assemblea dei soci potrebbe anche decidere di non esercitare.
Ed ancora a sostegno della tesi della possibile operatività ordinaria dell’articolo 2484 cod. civ. va segnalato un ulteriore passaggio del citato comma 3 quando si sancisce che : “ ..fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4)”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte sembra di poter dire che l’inoperatività della causa di scioglimento agisce solo se la società decide di utilizzarla. Più precisamente, la sospensione delle norme civilistiche opera in senso assoluto fino a quando l’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio non si esprime.
La copertura delle perdite per le Srl “alternative”
In ogni caso, a prescindere dalla norma di sospensione della operatività delle perdite di esercizio 2022, è interessante capire come le cosiddette Srl “alternative” devono comportarsi, considerando l’esiguità del loro capitale sociale.
È un dato di fatto che ove il capitale di costituzione fosse realmente esiguo sarebbe quasi fisiologico, esattamente al momento della costituzione, trovarsi già in una situazione di perdita che comporta gli adempimenti efficacemente denominati dalla massima 131 del notariato milanese quali “ricapitalizza, trasforma o liquida”.
Vero è che molte spese di costituzione potrebbero essere capitalizzate e non gravare interamente sul bilancio di esercizio, ma ciò non di meno se il capitale fosse ad esempio fissato a 1 euro si porrebbe una paradossale situazione in cui, appena costituita, la società verserebbe in una causa di scioglimento.
Nella prassi operativa la rilevazione della perdita viene spesso rimandata alla chiusura dell’esercizio, ma certamente la situazione sopra enunciata sembra avvalorare la tesi di chi ritiene non applicabili gli articoli 2482 bis e ss. alle Srl a capitale ridotto e semplificate.
In realtà sembra maggiormente condivisibile la tesi contraria.
Infatti, pur valutando come sensate le considerazioni sopra enunciate, la dottrina più autorevole (Cfr. la citata Massima notariato milanese 131/2013) ritiene non vi siano sufficienti motivazioni per affermare l’inapplicabilità delle norme in materia di monitoraggio delle perdite.
Porta a tale conclusione anche l’esplicito rinvio alle norme della Srl ordinaria che, per le Srl semplificate, è contenuto nell’articolo 2463 bis, comma 6, cod. civ. e, per le Srl a capitale ridotto, è contenuto nell’articolo 44, comma 4, D.L. 83/2012.
Sempre a sostegno di questa tesi va inoltre segnalato il Quaderno della Fondazione Italiana del Notariato a cura del notaio Carlo Alberto Busi, in cui si mette in evidenza come per la Srls il rinvio normativo per disciplinare la perdita “grave” non è l’articolo 2482 ter cod. civ. (il quale, rifacendosi alla misura minima del capitale di cui all’articolo 2463, comma 4 di fatto si riferisce unicamente alla soglia “ordinaria” del capitale sociale, cioè euro 10.000), bensì l’articolo 2484, punto 4, cod. civ. nel quale emerge come la perdita di esercizio che determina la riduzione del capitale sotto la soglia legale (quindi valevole in genere anche quando il capitale sociale è di 1 euro) comporta l’emersione di una causa di scioglimento, operante, a questo punto, anche per le Srl alternative.