La corretta destinazione dell’utile d’esercizio
di Viviana GrippoCon l’approvazione dei bilanci di esercizio l’azienda deve procedere alla corretta rappresentazione contabile delle decisioni prese dall’assemblea dei soci in merito alla destinazione dell’utile di esercizio e alla copertura o rinvio della perdita eventualmente conseguita.
Divideremo il lavoro in due momenti: in primis ci occuperemo della destinazione dell’utile nelle società di capitali e poi della destinazione nelle imprese individuali e società di persone.
L’utile dell’esercizio conseguito da una società di capitali può essere:
- accantonato ad una o più riserve del patrimonio netto;
- attribuito a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori, promotori, agli amministratori, ecc.);
- utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- portato in aumento del Capitale sociale;
- rinviato a futuri esercizi;
- distribuito ai soci.
Esaminiamo nel dettagliato alcune di queste ipotesi.
Accantonamento alle riserve del Patrimonio netto
L’art. 2430 del codice civile stabilisce che: “dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione”.
Occorre quindi prendere in esame l’ammontare esistente della riserva legale rispetto al Capitale sociale prima di effettuare la destinazione dell’utile di esercizio, al fine di verificare il rispetto della previsione contenuta nell’art. 2430 c.c., la restante quota di utile può essere quindi destinata a riserva statutaria o straordinaria.
Supponendo un utile di 50.000 e un capitale sociale di 20.000, con obbligo di accantonamento a riserva statutaria del 20%, avremo la seguente scrittura contabile:
Copertura delle perdite
La perdita d’esercizio può essere coperta con varie modalità:
- mediante l’utilizzo dei fondi di riserva ed eventualmente di utili portati a nuovo o dell’avanzo utili;
- mediante la riduzione del Capitale sociale;
- con il rinvio della perdita al futuro esercizio e la successiva copertura con gli utili conseguiti;
- con un procedimento misto, ovvero di coprire la perdita combinando in vario modo le opzioni di cui sopra.
In relazione alla copertura delle perdite bisogna sempre tenere a mente le previsioni civilistiche che prevedono agli articoli 2446 e 2447 per le società per azioni e agli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata, le ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo per effetto di perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Al verificarsi di questi casi quindi la società deve provvedere senza indugio a coprire la perdita in modo da sanare la riduzione del capitale. Il metodo più frequente per la copertura è l’impiego delle riserve, le quali però non sono tutte utilizzabili a tale scopo. Lo sono:
- la riserva legale;
- la riserva da sovrapprezzo azioni;
- la riserva da rivalutazione;
- le riserve statutarie e quelle straordinarie;
- le riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del Patrimonio netto;
- la riserva da utili su cambi.
Vediamo contabilmente come va effettuata la registrazione:
La Geminiana Srl ha rilevato una perdita dell’esercizio pari a euro 150.000; in bilancio è appostata una riserva straordinaria pari a euro 122.000 e una riserva legale di euro 30.000.
La perdita è rilevata in contabilità con la seguente scrittura:
La copertura della perdita, come deciso dall’assemblea, avviene utilizzando interamente la riserva straordinaria e per la parte restante la riserva legale.
La scrittura da redigere è la seguente:
Oltre alle riserve disponibili l’impresa può decidere di coprire le perdite anche con eventuali utili portati a nuovo ovvero con finanziamenti dei soci presenti in bilancio.
In tale caso avremo la seguente scrittura contabile (supponiamo di avere riserva straordinaria per 52.000, finanziamenti dei soci per 49.000 e utili a nuovo per 25.000):
Distribuzione ai soci
La distribuzione degli utili ai soci deve tener conto del dettato dell’art. 2433, co2 del c.c che prevede che: “possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato” e del disposto del comma 3 del medesimo articolo che specifica “ se si verifica una perdita del Capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”.
Inoltre, secondo quando disciplinato dall’art. 2426, numero 5, nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
La scrittura contabile è contenuta nel successivo paragrafo, la tematica sarà comunque oggetto di un successivo contributo.
Attribuzione a particolari categorie di soggetti
L’atto costitutivo può riservare una partecipazione (non superiore a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni – artt. 2340 e 2341del c.c.) agli utili per i promotori e i soci fondatori. Tale partecipazioni è calcolata sugli utili netti risultanti dal bilancio dedotta la quota di riserva legale.
Una quota di utili può essere destinata anche a compenso degli amministratori; anche a tale partecipazione si applicano i metodi di calcolo già detti.
Supponiamo che la società Vidasio Spa abbia conseguito utili per euro 320.000; la scrittura contabile con la quale si rileva l’utile è la seguente:
L’assemblea dei soci della società decide di ripartire l’utile conseguito come segue:
- € 35.000 a riserva legale;
- € 35.000 a riserva statutaria;
- € 50.000 compenso spettante agli amministratori;
- € 150.000 dividendi assegnati agli azionisti.
Si tenga presente che l’avanzo utili dell’esercizio ammonta a euro 50.000.
La scrittura contabile è la seguente:
I conti Riserva legale e Riserva statutaria rappresentano parti ideali del Capitale netto e, più precisamente, delle riserve di utili.
I conti Amministratori c/utili e Azionisti c/dividendi sono conti finanziari che accolgono il debito che la società ha, rispettivamente, verso gli amministratori e gli azionisti per le somme loro dovute. Questi conti vengono chiusi al momento dell’effettivo pagamento del compenso agli amministratori e dei dividendi agli azionisti.