9 Gennaio 2020

La corretta gestione delle autofatture elettroniche (e non)

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di individuare la corretta modalità di gestione delle varie fattispecie e degli adempimenti operativi che il contribuente deve saper affrontare, già l’Agenzia delle entrate, nella circolare 14/E/2019 ha precisato che, nel linguaggio quotidiano, vengono spesso accomunati in un unico termine, “autofatture”, documenti che hanno funzione e contenuto diverso, quali ad esempio quelli ai quali va applicato il meccanismo del reverse charge, fornendo poi alcuni chiarimenti di dettaglio.

L’“autofattura” vera e propria, infatti, è quel documento, contenente i medesimi elementi di una normale fattura, che se ne differenzia in quanto:

1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’Iva) in sostituzione del primo. Rientrano, ad esempio in tale casistica:

2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio:

  • il c.d. “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica ed emessa via SdI, con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento dell’esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI.

Per quanto riguarda la corretta predisposizione delle autofatture elettroniche l’Agenzia ha precisato le modalità di compilazione del documento distinguendo le varie casistiche.

Autofattura denuncia per il mancato ricevimento della fattura o per il ricevimento di fattura irregolare

Nel caso di autofattura per regolarizzare l’omessa o errata fatturazione ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 dovrà essere predisposto il documento in formato elettronico indicando:

  • nel campo “Tipo Documento” il codice “TD20”;
  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
  • nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
  • nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

Autofattura per omaggi e autoconsumo

Nei casi di emissione di autofattura per omaggi, ovvero per autoconsumo, andrà necessariamente predisposto il documento in formato elettronico dove indicare:

  • nel campo “Tipo Documento” il codice “TD1”;
  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” e nella sezione “Dati del cessionario/committente” i dati del cedente/prestatore.

In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite. 

Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti

In caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio per acquisti di servizi extra UE), in luogo dell’esterometro è possibile (quindi non obbligatorio) emettere autofattura elettronica compilando:

  • il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito;
  • nei “Dati del cessionario/committente” quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento;
  • la sezione “Soggetto Emittente” valorizzando il codice “CC” (cessionario/committente).
Adempimenti e novità IVA 2020