9 Giugno 2015

La correzione degli errori contabili non raddoppia i termini

di Alessandro Bonuzzi
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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di ieri esclude la possibilità di utilizzare la procedura di correzione degli errori contabili in bilancio chiarita dalla circolare n.31/E/2013 oltre i termini di accertamento ordinari ancorché prorogati per effetto dell’astratta configurabilità di un reato. Ciò in quanto la disciplina del raddoppio dei termini risponde esclusivamente all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di indagare illeciti tributari.

La presa di posizione dell’Ufficio trae origine da un interpello presentato da una società che voleva chiarimenti sull’eventuale possibilità di recuperare, attraverso la procedura di riquilidazione autonoma, i costi non dedotti nel periodo 2008 e evidenziati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, posto che per l’istante il periodo 2008 è ancora suscettibile di accertamento per effetto dell’avvenuta denuncia penale.

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