7 Ottobre 2017

La correzione del modello 730/2017

di Luca Mambrin
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Accade di frequente che il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi per una corretta predisposizione del modello 730 e debba dunque procedere alla sua integrazione e/o alla sua rettifica: la modifica può comportare un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte) o un maggior debito o minor credito, come nel caso di redditi non dichiarati.

A seconda del risultato che si viene a determinare dall’integrazione o dalla correzione del modello 730 originario le modalità ed i termini di correzione degli errori sono alquanto differenti.

 

Correzioni a favore (credito, maggior credito o minor debito) o con imposta invariata

Nel caso in cui dalla correzione del 730 si venga a determinare un maggior credito o un minor debito o nessuna variazione, alternativamente il contribuente può:

  • presentare entro il 25 ottobre 2017 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, compilando la casella “730 integrativo” presente nel frontespizio ed indicando il codice:
    • “1” se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
    • “2” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
    • “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguagliosia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta; il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Inoltre se originariamente l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al CAF o al professionista abilitato tutta la documentazione;

  • presentare un modello Redditi Persone fisiche 2017, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche 2017 può essere presentato entro il 31 ottobre 2017 (termine prorogato rispetto all’originario 30 settembre 2017 in seguito della proroga stabilita dal D.P.C.M. 26.07.2017) quale dichiarazione “correttiva nei termini”;
  • presentare un modello Redditi Persone fisiche 2017 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ovvero entro il 09.2018, quale dichiarazione “integrativa a favore”;
  • presentare un modello Redditi Persone fisiche 2017 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998”. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

 

Correzioni a sfavore (debito, maggior debito, minor credito)

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito non potrà utilizzare il modello 730 ma deve utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche 2017, il quale alternativamente dovrà essere presentato:

  1. entro il 31 ottobre 2017, quale dichiarazione “correttiva nei termini”. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso;
  2. entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (30 settembre 2018), quale “dichiarazione integrativa”, pagando tributo dovuto, interessi e le relative sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.P.R. 322/1998”, pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.

Nel caso in cui l’errore sia stato commesso dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione secondo le regole previste per la presentazione del modello 730 “rettificativo”.

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