Pur essendo presenti diversi tipi di modello F24, a seconda del tipo di imposta (o tributo) che occorre versare, i due più comuni sono il modello F24 “ordinario” e il modello F24 “Elementi identificativi” (c.d. Elide). Quest’ultimo è utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell’Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a seguito della registrazione di atti e contratti.
Se il contribuente si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24, relativo a tributi gestiti dall’Agenzia, può chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Sono esclusi dalla correzione attraverso le Entrate i contributi/tributi delle sezioni “INPS”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”, i tributi della sezione “IMU e altri tributi locali”.
La lavorazione della richiesta avviene in tempi molto rapidi. Il servizio permette di ricevere l’avviso della conclusione della pratica tramite sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta. Il contribuente può, inoltre, conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata, a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.
Il servizio, ben illustrato nella Guida sui servizi, aggiornata e rilasciata in questi giorni sul sito delle Entrate, trova la sua fonte nella circolare n. 5/E/2002 (che supera le indicazioni fornite con la risoluzione n. 73/E/2000 e con la circolare n. 143/E/2000), avente ad oggetto proprio il servizio di assistenza da parte degli Uffici per correggere gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24, per venire incontro ai contribuenti che riscontrano difficoltà nel predisporre correttamente i modelli di pagamento F24 per molteplici ragioni, quali ad esempio:
- il numero elevato di codici tributo;
- la ripartizione in sezioni distinte a secondo dell’ente percettore del tributo;
- la possibilità di compensare eventuali crediti con debiti;
- la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.
La correzione del periodo di riferimento, dei codici tributo, del mese, dell’anno di riferimento, del numero rata e la ripartizione tra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo, non deve comunque incidere sul pagamento del debito tributario complessivo.
E in forza dell’articolo 10, L. 212/2000, denominato “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, gli errori sanabili si configurano come violazioni meramente formali non sanzionabili. Pertanto, gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.