La corsa all’iban per i rimborsi
di Giovanni ValcarenghiL’anno fiscale 2013 si è caratterizzato dalla introduzione di alcuni limiti alla effettuazione dei rimborsi da assistenza fiscale (modello 730) per importi superiori a 4.000 euro, necessari per porre rimedio ad alcune situazioni di abuso che si erano perpetrate nelle passate annualità, specialmente in relazione alle detrazioni per familiari ed al riporto delle eccedenze di imposta dalle precedenti annualità. Inoltre, si è consolidata la possibilità di presentare il modello 730 per ottenere il rimborso anche per i contribuenti privi del sostituto di imposta.
Analogamente, sono ancora pendenti numerosi rimborsi a favore delle società (si tratta di circa 50.000 soggetti) che avevano presentato la domanda di restituzione dell’IRES per la indeducibilità dell’IRAP, ai sensi del DL 185/2008.
Così, l’Agenzia delle entrate, ha inviato ai soggetti interessati delle comunicazioni predisposte alla metà del mese di luglio, ma recapitate agli interessati solo nei primi giorni del mese di agosto; scopo della comunicazione è quello di sollecitare gli interessati a fornire i dati dell’IBAN per l’effettuazione del rimborso spettante.
Se il soggetto interessato è dotato di PEC, riceverà (o dovrebbe avere ricevuto) apposito avvito tramite tale strumento; diversamente, per i privati (ad esempio soggetti interessati al rimborso da 730) la segnalazione è arrivata tramite posta ordinaria.
Le suddette comunicazioni sono state anticipate da un comunicato stampa del 31 luglio scorso che, visto il periodo in cui è stato emanato, potrebbe essere sfuggito.
Se il dato dell’IBAN verrà comunicato entro il prossimo 12 settembre, afferma la missiva, l’accredito potrà essere eseguito entro l’anno. Tenuto conto del tempo tecnico necessario per comprendere il senso della richiesta, del periodo in cui la comunicazione è stata materialmente ricevuta dagli interessati (spesso assenti per vacanza) e del fatto che gli studi professionali sono stati chiusi per qualche giorno di (meritata) vacanza, pare opportuno affrettarsi ad effettuare l’adempimento.
Si può provvedere utilizzando i canali telematici dell’Agenzia, con la difficoltà che si dovrà attendere l’invio per posta di una parte del codice PIN; peraltro, i soggetti interessati non sempre hanno la necessaria dimestichezza con gli strumenti informatici e sono recalcitranti ad immettere informazioni “delicate” in rete.
In alternativa, si può fornire l’informazione direttamente a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, compilando un apposito modulo; allo stesso deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente ed, in caso di delega a soggetto terzo, del delegato.
È importante segnalare che, per ragioni di sicurezza, il beneficiario del rimborso deve essere almeno cointestatario (o diretto intestatario) del conto, al fine di evitare fenomeni di dirottamento delle somme a favore di soggetti terzi rispetto all’interessato.
La comunicazione effettuata resterà valida sino alla successiva modifica o revoca; tale informazione può essere utile per coloro che avessero già in passato provveduto alla segnalazione dell’IBAN ma avessero successivamente estinto il conto.
In tal caso, l’erogazione (che dovrebbe essere effettuata direttamente senza ulteriori richieste) potrebbe non andare a buon fine a causa del dato non corretto.
Sembra dunque che l’occasione sia buona per fare una sorta di “censimento” delle posizioni eventualmente comunicate, al fine di consentire il buon esito degli accrediti presenti e futuri; si tratta dell’ennesimo adempimento per gli studi professionali da fissare in agenda ai primi giorni del rientro dopo la pausa estiva, al quale non si può sfuggire visto il bisogno di fondi di privati ed aziende che mal tollererebbero un eventuale ritardo (probabilmente di alcuni mesi).