La Corte costituzionale sdogana l’opposizione all’esecuzione
di Angelo GinexLa Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza 31 maggio 2018, n. 114, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 57, comma 1, D.P.R. 602/1973, in riferimento agli articoli 24 e 113 Cost., laddove denegherebbe giustizia ai contribuenti ritenendo inammissibili le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., in caso di pignoramento dell’Agente della riscossione.
Il vaglio demandato alla Consulta muove dalle plurime ordinanze di rimessione emesse dai giudici a quibus dei tribunali di Sulmona e Trieste, nelle quali essi hanno denunciato la lesione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, in quanto, da un lato, si impedirebbe al contribuente di esercitare ogni possibilità di difesa e, dall’altro lato, si limiterebbe la tutela ad una determinata categoria di atti della Pubblica Amministrazione, impedendo dunque una tutela generalizzata contro gli atti dell’esecuzione.
L’articolo 57 D.P.R. 602/1973, infatti, ritiene inammissibili “le opposizioni regolate dall’articolo 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
La questione formulata e giunta in questi termini in Consulta è stata ritenuta fondata, atteso che, altrimenti, il contribuente sarebbe costretto a subire l’esecuzione, ancorché ingiusta, essendogli riservata solamente una tutela ex post, esercitabile attraverso una richiesta di rimborso o attraverso un’azione di risarcimento del danno.
In sostanza, un solve et repete, già a più riprese escluso dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., C. Cost., sentenze nn. 45/1962, 21/1961, 79/1961).
In particolare, dopo un breve excursus sulla disciplina dell’articolo 54 D.P.R. 602/1973 ante riforma, operata con D.Lgs. 46/1999, i Giudici hanno sottolineato come l’articolo 57 D.P.R. 602/1973, che ha sostituito il precedente, abbia innalzato il livello di tutela per il soggetto esecutato.
Infatti, rispetto al passato, in tema di riscossione coattiva viene fissato un criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e ordinario che ha come linea di demarcazione la notifica della cartella di pagamento.
Fino alla notifica di detto atto impositivo, infatti, la cognizione è riservata al primo giudice; mentre successivamente essa è affidata al giudice ordinario.
La summa di queste tutele, tuttavia, deve assicurare una garanzia giudiziale effettiva al contribuente, perché tanto è richiesto dai valori costituzionali.
Se per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c. questa tutela è assicurata, dacché a seconda che sia o meno relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo va proposta al giudice tributario o al giudice ordinario, lo stesso non può dirsi per l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.
Infatti, in tutte le ipotesi in cui il contribuente spieghi opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. avverso un atto di pignoramento, contestando il diritto dell’Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio, per illegittimità dell’esecuzione o carenza dei presupposti), sussiste un difetto assoluto di giurisdizione, in quanto l’articolo 57 D.P.R. 602/1973 ammette soltanto l’opposizione all’esecuzione concernente la pignorabilità dei beni presso il giudice dell’esecuzione.
Da qui la ragion d’essere delle censure mosse dai giudici a quibus.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente presentava opposizione ad un pignoramento presso terzi, lamentando la violazione da parte dell’Agente della riscossione dell’articolo 7 D.L. 70/2011, il quale, sospendendo gli atti esecutivi esattoriali per la durata di 120 giorni, rende temporaneamente inidoneo il titolo legittimante la riscossione.
La disciplina di favore riservata ai crediti tributari, riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza 26 aprile 2018, n. 90, tuttavia, non può comportare uno slittamento della tutela successivo al termine della riscossione coattiva ed in termini meramente risarcitori, quando il soggetto esecutato contesti il diritto a procedere e la giurisdizione sia del giudice ordinario, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 5 giugno 2017, n. 13913.
Per tale argomentazione l’articolo 57, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che per le controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella siano ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 615 c.p.c. con cui il contribuente contesti il diritto di procedere alla riscossione.