29 Dicembre 2022

La costituzione della comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”)

di Carla De Luca
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La crisi energetica che stiamo attraversando ha dato un forte impulso alla costituzione delle comunità energetiche (c.d. “CER”).

 

Definizione di “CER”

La comunità energetica (CER) è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, PA locali o PMI, che decidono di mettersi insieme per costruire un impianto in condivisione per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista tecnologico ogni partecipante deve installare un contatore digitale in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia.

 

Forma giuridica

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, articolo 42-bis D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, articolo 3132 D.Lgs. 199/2021) non impongono una determinata forma giuridica, limitandosi a richiedere che si tratti di un “soggetto giuridico”, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

La CER, comunque, non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo, come profitto dei soci, sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell’investimento in partecipazione).

Sono dunque esclusi gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (società di persone e di capitali), essendo invece ammesse forme giuridiche che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

Con la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell’articolo 42-bis, viene specificato che ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, la CER deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti.

 

Costituzione della CER e check-list degli adempimenti

Per la costituzione di una CER è necessario:

  1. verificare tramite il distributore di energia locale l’appartenenza dei membri alla stessa cabina primaria;
  2. aggregarsi approvando uno statuto dove vengono riportate le regole di riparto, dove vengono esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
  3. avere disponibilità di impianti FER (almeno uno);
  4. istruire la pratica sul portale GSE per richiedere la registrazione della CER. In particolare, al GSE occorre fornire:
  • il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l’’accesso agli incentivi;
  • statuto della comunità;
  • soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
  • dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
  • dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

 

Contenuti degli statuti

Gli statuti devono inoltre rispettare i seguenti requisiti e contenuti:

  • obiettivo principale consistente nella fornitura di benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
  • oggetto sociale corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
  • diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;
  • mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, pre concordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
  • condizioni economiche di ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose.

I soggetti coinvolti

La partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i condomìni, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in possesso dei requisiti previsti.

 

Requisiti per far parte della CER

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
  2. nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera b), D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, L. 196/2009, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  3. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
  4. essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
  5. aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

I clienti finali associati:

  1. mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  2. possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  3. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

 

Prescrizioni

  • I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020;
  • i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, con la precisazione che l’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
  • l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o condomìni ove si trovano gli auto consumatori;
  • nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
  • nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel medesimo edificio o condominio.

 

Ripartizione dei proventi tra i partecipanti

Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti.

A tal riguardo, nell’ambito del contratto di diritto privato con il quale i soggetti si associano e che, nel caso di comunità di energia rinnovabile, è parte integrante dello Statuto/Atto Costitutivo della comunità, i produttori e i clienti finali individuano un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.