18 Maggio 2017

Costituzione in giudizio della parte ricorrente

di EVOLUTION
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La costituzione in giudizio della parte ricorrente e della parte resistente è disciplinata rispettivamente dagli articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992, i quali ne individuano procedure operative, termini e documenti da depositare.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle modalità di costituzione in giudizio della parte ricorrente.

La costituzione in giudizio consiste nel deposito di un determinato atto processuale e dei documenti offerti in comunicazione a opera della parte che, in conseguenza di ciò, diviene attivamente presente nel processo.

In particolare, la costituzione in giudizio della parte ricorrente, disciplinata dall’articolo 22 del D.Lgs. 546/1992, deve avvenire:

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