18 Maggio 2017

Costituzione in giudizio della parte ricorrente

di EVOLUTION
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La costituzione in giudizio della parte ricorrente e della parte resistente è disciplinata rispettivamente dagli articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992, i quali ne individuano procedure operative, termini e documenti da depositare.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle modalità di costituzione in giudizio della parte ricorrente.

La costituzione in giudizio consiste nel deposito di un determinato atto processuale e dei documenti offerti in comunicazione a opera della parte che, in conseguenza di ciò, diviene attivamente presente nel processo.

In particolare, la costituzione in giudizio della parte ricorrente, disciplinata dall’articolo 22 del D.Lgs. 546/1992, deve avvenire:

  • a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso;
  • mediante deposito o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento del ricorso in originale, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, o in copia, se consegnato o spedito a mezzo posta;
  • con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
  • unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo unificato.

Ma procediamo con ordine.

Termine di costituzione in giudizio

Come noto, i 30 giorni per la costituzione in giudizio rappresentano un termine perentorio per la parte ricorrente in quanto l’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992 commina espressamente la sanzione dell’inammissibilità in caso di deposito tardivo. Si ricorda, inoltre, che l’inammissibilità del ricorso, anche se la parte resistente non si costituisce, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Il computo del termine tiene conto della sospensione feriale prevista dalla L. 742/1969 ed è regolato dall’articolo 2963 cod. civ., secondo cui:

  • occorre fare riferimento al calendario comune;
  • non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine;
  • se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;
  • la decadenza si verifica con lo spirare del giorno feriale di scadenza del termine stesso.

Ad ogni modalità di proposizione del ricorso (consegna diretta, spedizione a mezzo posta, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario) corrisponde un diverso momento di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio, così come ad ogni modalità di costituzione in giudizio (deposito o spedizione a mezzo posta) corrisponde un diverso momento di scadenza del termine cui fare riferimento.

In particolare, il momento iniziale cui fare riferimento per la decorrenza del termine di costituzione in giudizio coincide con la data di:

  • consegna, in caso di ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario;
  • consegna, in caso di ricorso consegnato direttamente dalla parte;
  • ricezione o, a titolo prudenziale, con la data di spedizione, in caso di ricorso spedito a mezzo del servizio postale.

Il momento finale cui fare riferimento per verificare la tempestività della costituzione in giudizio, invece, coincide con la data di:

  • consegna, in caso di costituzione in giudizio mediante deposito diretto;
  • spedizione o meglio, a titolo prudenziale, con la data di ricezione del fascicolo da parte della segreteria, in caso di costituzione in giudizio mediante spedizione postale.

Attestazione di conformità

In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo del servizio postale, la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata dallo stesso ricorrente in base a quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.

L’eventuale non conformità tra l’atto depositato nella segreteria della Commissione tributaria e quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, comporta, invece, l’inammissibilità del ricorso.

Documenti da depositare

Da ultimo è appena il caso di evidenziare che all’atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992, la parte ricorrente deve depositare il proprio fascicolo contenente:

  • il ricorso in originale o in copia, a seconda che la notifica dello stesso sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale;
  • il documento comprovante l’avvenuta ricezione del ricorso;
  • l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato;
  • i documenti che offre in comunicazione, in originale o in fotocopia;
  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo unificato.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Appello e revocazione nel contenzioso tributario: normativa e presupposti