29 Settembre 2020

La crisi di liquidità non evita il pagamento delle sanzioni

di Gioacchino De Pasquale
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20389 depositata il 28/09/2020, ha ribadito che la crisi aziendale dovuta ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al contribuente, con conseguente carenza di liquidità e impossibilità di assolvere all’obbligazione tributaria, non è di per se sufficiente a integrare una causa di forza maggiore ex articolo 6, comma 5, D.Lgs 472/1997 ed evitare il pagamento delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi.

Nel caso di specie, una società a partecipazione pubblica, che erogava il servizio di raccolta rifiuti nei confronti degli Enti locali (soci), a causa dei ritardati pagamenti dei soci stessi si è venuta a trovare in crisi di liquidità, non riuscendo a pagare i tributi dovuti, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

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