21 Novembre 2017

La crisi economica evita le sanzioni?

di Marco Bargagli
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Il nostro Paese pare stia uscendo dal periodo di grave crisi economica che ha determinato e determina tutt’ora, a carico delle imprese, una profonda crisi di liquidità.

Per tale ragione, molto spesso il contribuente non riesce ad onorare i pagamenti dei debiti aziendali (dipendenti, fornitori, Erario).

Ai fini penali-tributari esistono specifiche norme che sanzionano, ad esempio, l’omesso versamento delle ritenute alla fonte e l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni “chiunque” non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione ossia quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

Il successivo articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000 sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni il soggetto attivo del reato che non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Di contro, ai fini amministrativi, il D.Lgs. 471/1997 prevede specifiche sanzioni tributarie in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e, più in generale, di riscossione dei tributi.

Ciò posto, occorre domandarci in quali casi la crisi di impresa, con il conseguente “collasso finanziario”, possa costituire “causa di forza maggiore” per evitare all’imprenditore l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Sullo specifico punto il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 21 del 12 gennaio 2017, ha assolto un contribuente ravvisando gli estremi della “forza maggiore” quale causa di esclusione del reato.

In particolare, il giudice penale ha sottolineato che:

  • l’imprenditore era oggettivamente impossibilitato ad adempiere al proprio debito tributario, a seguito di una profonda crisi aziendale;
  • l’amministratore unico della società, preso atto della difficile situazione economica e finanziaria a carico dell’impresa, chiedeva al Tribunale fallimentare di ammettere la stessa alla procedura di concordato preventivo (ex articolo 160 e ss e 186-bis della L.F.);
  • la crisi aziendale derivava da un articolato progetto di ampliamento del posizionamento sul mercato, attraverso la nascita di ulteriori punti vendita sia sul territorio nazionale che all’estero;
  • nell’ambito della procedura concorsuale era emersa chiaramente la manifesta impossibilità di prosecuzione utile dell’attività”, ragion per cui l’imprenditore chiedeva il fallimento dell’impresa.

In buona sostanza, la crisi imprenditoriale comportava l’oggettiva impossibilità da parte del contribuente di versare le imposte dovute e, conseguentemente, determinava l’assoluzione dell’imputato ai fini penali per “causa di forza maggiore” (ex articolo 45 c.p.).

Sotto il profilo amministrativo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22153 depositata in data 22 settembre 2017, ha confermato l’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di omesso versamento delle imposte, qualora l’imprenditore non dimostri di avere intrapreso ogni utile tentativo per non commettere la violazione tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, aveva identificato la ragione del mancato pagamento di quanto dovuto in cause di forza maggiore”, indipendenti dalla volontà della società debitrice, rappresentate dalla temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico. Quindi, aveva esonerato il contribuente dall’applicazione delle sanzioni.

Di contro, gli ermellini hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che:

  • la sentenza della Corte di Giustizia (n. CE C/314/06- punto 24), ha specificato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo (relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore) e di un elemento soggettivo (costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale), adottando misure appropriate senza incorrere in “sacrifici eccessivi”;
  • la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso;
  • sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore “si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente nonostante tutte le cautele adottate;
  • il giudice di merito non ha esaminato il caso particolare alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali pronunciati sullo specifico tema, omettendo ogni indagine sull’elemento soggettivo nonché sui profili dell’elemento oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e sull’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.
Dottryna