La crisi, novità fiscali a breve, e sostanziali a medio termine
di Claudio CeradiniVolendo seguire un percorso logico parlando di crisi nel nostro appuntamento settimanale (rimandato al giovedì per motivi di festività), il rischio è di perdere di vista le novità, sia di carattere giurisprudenziale, non troppo spesso positive, sia di carattere normativo.
Di tanto in tanto quindi, specie se più o meno direttamente riferibili all’argomento all'”ordine del giorno”, ma non solo in quel caso, ci interromperemo nel nostro percorso per dare spazio a quello che di nuovo è accaduto, o sta per accadere.
Ed in effetti qualche cosa di nuovo c’è, e riguarda le norme. Novità di carattere fiscale, di cui già si dispone del testo per quanto non sia definitivamente approvato ed in vigore, e novità invece molto più sostanziali, di sapore riformatore delle quali però possiamo solo intuire la portata e lo spirito dalla lettura del decreto con cui il Ministro della Giustizia ha istituito presso il proprio ufficio legislativo una Commissione di Esperti ed un Comitato Scientifico.
Cerchiamo di procedere con ordine e occupiamoci delle novità che entro il mese di giugno, almeno così si dice, dovrebbero diventare definitive. Sono contenute nel cosiddetto decreto internazionalizzazione, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, atteso nella sua versione finale, appunto, tra qualche settimana da oggi. Il decreto attua parte della delega fiscale di cui alla L. 23/2014, e contiene diverse cose, tutte interessanti a modestissimo parere di chi scrive. La finalità generale è quella di contribuire alla creazione delle condizioni di attrazione in Italia di capitale e imprenditoria stranieri, circostanza apprezzabile per l’economia nazionale e nella fattispecie potenzialmente salvifica anche in molti dei casi in cui la soluzione di una crisi passi da un investitore, specie quasi estinta per ragioni diverse sul piano nazionale. Ma quello che più ci interessa oggi sono le integrazioni del TUIR che più da vicino hanno a che fare con gli attuali strumenti, concorsuali e non, di gestione della crisi. L’art. 13, co.1, dello schema di decreto legislativo, interviene su più punti. La lettera a) riforma completamente il quarto comma dell’art. 88 TUIR, che già nel 2012 con l’art. 33, co. 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con L. 7.8.2012 n. 134 fu sostanzialmente riscritto. Oltre ad una sofisticata, e onestamente giusta, revisione delle condizioni di irrilevanza fiscale delle rinunce ai crediti da parte dei soci, con conseguente effetto sul valore della partecipazione, viene fornita con il nuovo comma 4ter una precisazione forse non essenziale (la soluzione della crisi ha bisogno di ben altro, di natura solo minimamente legislativa) ma sicuramente doverosa ed utile, con riferimento al regime di utilizzo delle perdite pregresse a limitazione della franchigia tributaria concessa alla falcidia convenzionalmente ottenuta dai creditori. Sapevamo che in questo caso, negli accordi di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. e nei piani attestati ex art. 67, co.3, lett. d) L.F. la sopravvenienza conseguente alla falcidia non concorre al reddito per la sola parte che eccede le perdite pregresse. Ora non era chiaro se la limitazione dovesse tenere conto o meno dell’80%, limite generale di utilizzo delle perdite. Se il testo non verrà modificato questa incertezza troverà definitiva soluzione, prevedendo espressamente la nuova formulazione che il limite non debba essere computato, erodendosi quindi integralmente il tesoretto accumulato ex art. 84 TUIR. Ulteriori due precisazioni alle lettere c) e d). La prima incide sul quinto comma dell’art. 101 TUIR estendendo le condizioni di automatica deduzione della perdita su crediti anche alle procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Il credito di un soggetto fiscalmente residente che incorra in falcidia all’estero, per effetto di procedure analoghe a quelle previste in Italia (la relazione cita, ma non sarebbe ovviamente l’unico caso, l’arcinoto ormai Chapter 11, previsto del Federal Bankruptcy Code degli USA), è ammesso con le medesime regole alla deduzione dal reddito. Infine la lett. d) aggiunge il comma 5bis all’art. 101 TUIR, con lo scopo, apprezzabile, di risolvere la questione annosa, e mai sopita, dell’esercizio di competenza fiscale della perdita, sia per i crediti di modesta entità che per quelli verso soggetti “ufficialmente” in crisi. Il nuovo testo chiarisce che la competenza fiscale coincide con l’esercizio di imputazione civilistica della perdita nel bilancio, a patto che i principi contabili siano rispettati.
Torneremo su questi aspetti quando saranno definitivi, ma fin da ora l’opinione non può che essere positiva.
Più in là da venire invece, ma di grandissimo interesse, l’esito che attendiamo del lavoro della Commissione che presso il Ministero di Giustizia si è insediata il 28 gennaio scorso. Lo scopo è quello di una sostanziale riforma, ad ampio raggio e con sconfinamento anche nella neonata disciplina del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, dell’approccio alla gestione della crisi, in vista anche della imminente modifica al Reg. 1346/CE relativo alla gestione delle procedure transfrontaliere. Le indicazioni del decreto di nomina sono veramente interessanti, e traggono spunto proprio dalla difficoltà che quotidianamente si intercetta nell’utilizzo degli attuali strumenti, spesso in ragione delle difformi e contrastanti interpretazioni che la giurisprudenza offre delle medesime e delicate circostanze. Si pensi solo per citarne di note, alla questione della falcidiabilità dell’IVA, alla prededuzione, ai reati tributari in carenza di elemento soggettivo, etc.. La Commissione dovrà nel proprio lavoro tenere conto delle indicazioni che il decreto precisa. Tra queste, ad esempio, la individuazione di strumenti che consentano l’efficace gestione della emersione precoce della crisi, l’incentivazione del concordato in continuità quale strumento potenzialmente molto efficace nella gestione del risanamento, l’armonizzazione delle disposizioni sui finanziamenti e sui crediti prededucibili, la semplificazione e riduzione di privilegi, la modifica del trattamento dei creditori dotati di prelazione e delle logiche di formazione delle classi. Argomenti molto caldi, taluni ritengono, al punto da poter incrinare certezze acquisite da decenni quali istituti e gerarchie di cui al capo II, titolo III, libro VI del c.c. e di importanza che personalmente non esiterei a definire strategica per il futuro, speriamo meno cupo, della gestione della crisi. La fine dei lavori della Commissione è prevista per il 31.12.2015, e faremo il possibile per informare sugli sviluppi.
Non finiamo di essere ottimisti.