21 Ottobre 2017

La cristallizzazione della massa passiva a seguito del fallimento

di Andrea RossiVeronica Pigarelli
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A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, i creditori sociali acquisiscono il diritto a partecipare alla distribuzione dell’attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base del credito esistente al momento della dichiarazione di fallimento, stante il fatto che ai sensi dell’articolo 52 L.F.il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”.

Affinché tale diritto possa essere assicurato ai creditori sociali, è necessario cristallizzare la massa passiva sulla base dei seguenti due principi:

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