21 Gennaio 2021

La DAC6 ai blocchi di partenza

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 30 gennaio 2021 è fissata la prima scadenza delle comunicazioni circa le operazioni transfrontaliere aggressive.

Il tutto parte dalla Direttiva 25.5.2018 n. 822, c.d. DAC6, che impone un onere di disclosure in capo agli intermediari e ai contribuenti stessi in caso di “meccanismi transfrontalieri” aggressivi.

In Italia, la disciplina è stata recepita con il D.Lgs. 100/2020. Successivamente è stato emanato il D.M. 17.11.2020, che contiene delle esemplificazioni di operazioni da segnalare, ed il Provvedimento 26.11.2020 n. 364425, con le specifiche tecniche del documento XML che dovrà essere trasmesso dal 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di circolare di 115 pagine molto interessante e consultabile sulla pagina internet dedicata.

L’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 100/2020 stabilisce che il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi indicati nell’Allegato. Si tratta dei c.d. hallmarks.

Un elemento comune di detti “hallmarks” è rappresentato dal requisito della transnazionalità. La successiva tabella propone, in una versione oltremodo sintetica, i 5 hallmarks contenuti nell’allegato.

 

Criterio richiesto

Categoria elementi distintivi
Allegato 1 al decreto legislativo
Transnazionale Riduzione di
imposta
Vantaggio Principale
Classificati alla lettera A) Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale (illustrati al par. 7.1) SI SI SI
Classificati alla lettera B) Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale (illustrati al par. 7.2) SI SI SI
Classificati alla lettera C) Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere (illustrati al par 7.3) SI SI SI
per i meccanismi classificati alla lettera C.1 b) sub 1), c), d)
Classificati alla lettera D) Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva (illustrati al par 7.4) SI
(sempre verificato)
NO NO
Classificati alla lettera E) Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento (illustrati al par 7.5) SI SI NO

Talora è richiesto il requisito della riduzione di imposta e del vantaggio principale.

La bozza della circolare è ricca di casistiche.

In questa sede ci limitiamo a segnalare, a mero titolo di esempio, il criterio distintivo di cui alla lett. D) ossia quello volto ad eludere la disciplina relativa allo scambio di informazioni CRS – DAC2.

Può rientrare in questa ipotesi il trasferimento di fondi da un paese aderente allo scambio CRS ad un paese non aderente al sistema di scambio di informazioni, oppure la conversione dell’investimento da un conto corrente (oggetto di comunicazione) ad una forma di investimento non oggetto di comunicazione (come ad esempio un fondo pensione).

L’adempimento della comunicazione non è subordinato ad un vaglio preventivo di abuso del diritto. In sostanza, anche se l’operazione o – per essere più precisi – il meccanismo transnazionale presenta tutte le valide ragioni economiche del caso, la comunicazione, sussistendone i presupposti, non può essere omessa.

A questo adempimento sono chiamati i contribuenti ma soprattutto gli intermediari, che possono assumere sia il ruolo di promotori del meccanismo, sia quello di fornitori di servizi. È bene precisare che, per “intermediari” non si intende riferirsi esclusivamente agli intermediari finanziari, magari come delineati dall’articolo 162 bis Tuir, ma anche a tutta la platea di professionisti (e non solo).

Non si può tuttavia rilevare, con un certo rammarico, come all’approssimarsi della scadenza non sia ancora stata diramata la circolare nella versione definitiva.

Si condivide l’esigenza evidenziata da taluna dottrina di una franchigia temporanea dalle sanzioni, giusta la previsione dell’articolo 10, comma 3, dello statuto del Contribuente, a mente del quale “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende  da obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata   e   sull’ambito   di applicazione della  norma  tributaria  o  quando  si  traduce  in  una  mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.