La data di approvazione del bilancio 2016 e il successivo scadenzario
di Federica FurlaniLa fissazione della data in cui l’Assemblea dei soci si appresterà ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2016, comporta la necessità di pianificare il successivo scadenzario relativo agli adempimenti ad essa collegati.
Innanzitutto nell’ipotesi in cui venga deliberata, unitamente all’approvazione del bilancio, la distribuzione di dividendi, nei 20 giorni successivi alla data della relativa Assemblea è necessario effettuare il pagamento dell’imposta di registro (in misura fissa di 200,00 €) e portare a registrare il relativo verbale.
Entro 30 giorni dalla data, gli amministratori devono inoltre depositare presso il Registro delle imprese territorialmente competente i seguenti documenti:
- il bilancio d’esercizio, costituito dai seguenti documenti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; tutti redatti in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;
- la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione), in formato PDF/A;
- la relazione del collegio sindacale e dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile, in formato PDF/A;
- il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, dalle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all’approvazione del bilancio ( in formato PDF/A).
È bene precisare che, al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Infine, dalla data di approvazione del bilancio decorrono i termini per il versamento delle imposte Ires ed Irap: in base a quanto previsto dall’articolo 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario infatti considerare:
- la data di chiusura dell’esercizio;
- la data di approvazione del bilancio.
Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, e quindi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 2364 cod. civ.), il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Di conseguenza, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) e approvazione del bilancio entro il 30 aprile 2017, il versamento del saldo 2016 e della prima rata di acconto 2017 Ires ed Irap, sempre se dovute, va effettuato entro il prossimo 30 giugno, o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso invece di esercizio non coincidente, ad esempio 1.6.2016 – 31.03.2017, e approvazione del bilancio entro il 29 luglio 2017, il versamento del saldo/prima rata di acconto va effettuato entro il 30 settembre 2016, o 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.
Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari: nello statuto è possibile infatti prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni al ricorrere di particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società o nel caso di redazione del bilancio consolidato.
A tal proposito si evidenzia che, con riferimento al bilancio 2016, il CNDCEC ha osservato che le importanti novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 che hanno impattato sul bilancio 2016 unitamente alla prima applicazione dei nuovi principi contabili, che ne costituiscono la declinazione pratica, emanati a dicembre 2016, potrebbero costituire il presupposto per il rinvio del termine ordinario di approvazione del bilancio.
Nel caso quindi di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso ad esempio di una società con esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2016 – 31.12.2016) e approvazione del bilancio in data 15 giugno 2017, il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il 31 luglio 2017, ovvero entro il 30 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Da ultimo si evidenzia che nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio è comunque necessario effettuare il versamento delle imposte.
In sostanza, nell’individuare i termini, se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.
14 Marzo 2017 a 12:31
Buongiorno, le date per il pagamento delle imposte e il relativo differimento di 30 gg con pagamento dello 0,40% valgono per tutte le società di capitali? Perché ho avuto contestazioni di ritardo dall’ADE nel caso di società che ha approvato il bilancio il 15.06 e pagato le imposte il 20.08 con maggiorazione dello 0,40 perché società con un volume di ricavi tale da non prevedere l’applicazione degli studi di settore… grazie
16 Marzo 2017 a 9:36
I termini valgono per tutte le società di capitali.