13 Giugno 2022

La decadenza del sindaco che non partecipa all’assemblea dei soci

di Emanuel Monzeglio
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La scheda di FISCOPRATICO

La sentenza n. 973/2022 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata lo scorso 11 marzo, ha confermato la decadenza del presidente del collegio sindacale di una società per azioni vista la sua assenza all’assemblea dei soci.

A tal proposito, l’articolo 2405 cod. civ. esplicita chiaramente come i sindaci debbano assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo.

La partecipazione a tali assemblee, in particolare alle assemblee dei soci, costituisce uno strumento indispensabile per l’adempimento dei doveri di vigilanza propri dei sindaci.

Il dovere di partecipare all’assemblea dei soci riveste un’importanza tale da essere addirittura sanzionato con la decadenza qualora il sindaco non partecipi, senza giustificato motivo, ad una sola assemblea.

La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina e produce effetti ex nunc.

Spetta al sindaco, quindi, fornire la giustificazione circa la sua assenza al fine di evitare la decadenza automatica dal suo ufficio.

Nel caso in esame, il presidente del collegio sindacale conveniva in giudizio la società che, nel corso dell’assemblea dei soci, dichiarava la sua decadenza – ai sensi del sopra citato articolo 2405 cod. civ. – in quanto era risultato assente facendo pervenire giustificazioni “solo generiche”.

Ad avviso dell’appellante la delibera era illegittima in virtù del fatto che esso aveva prontamente comunicato il proprio impedimento a presenziare all’assemblea dei soci, per “pregressi ed improrogabili impegni”, sia verbalmente al presidente del Consiglio di Amministrazione sia – il giorno precedente l’assemblea – tramite missiva inviata alla società.

Il Giudice Istruttore invitava le parti, ai sensi dell’articolo 2377, comma 8, e dell’articolo 2378, comma 4, cod. civ., a riconvocare l’assemblea e a valutare le eventuali giustificazioni del sindaco.

In tale assemblea, quest’ultimo documentava che l’impedimento a partecipare all’assemblea era giustificato dalla necessità di partecipare ad assemblee di altre due società – tenutesi nella stessa data – avendo ricevuto le relative convocazioni precedentemente rispetto a quella ricevuta dalla società appellata.

Nonostante ciò, l’assemblea confermava la decadenza del sindaco che procedeva nell’impugnare nuovamente anche tale delibera.

Il Tribunale di Napoli, in prima battuta ha riunito i giudizi e contestualmente ha rigettato le domande dell’appellante osservando che la decadenza opera “ipso iure al verificarsi dell’assenza ingiustificata all’assemblea dei soci e che l’impedimento non poteva considerarsi di natura oggettiva appartenendo “ad una scelta dell’attore di svolgere il compito di sindaco in più società” alla quale non può riconoscersi un significato così importante, tale da condizionare lo svolgimento della società dallo stesso vigilata.

D’altra parte, accogliere la sua rimostranza avrebbe significato introdurre un diritto potestativo” del sindaco a condizionare secondo le proprie esigenze lo svolgimento delle adunanze dei soci. Il sindaco, avverso a tale sentenza, ha proposto appello.

I giudici partenopei hanno confermato la sentenza di primo grado sostenendo che appare ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che afferma l’operatività automatica della decadenza, disponendo in questo senso la formulazione letterale delle norme di riferimento sia quelle relative alle fattispecie che giustificano la decadenza (articolo 2399, 2404 e 2405 cod. civ.) sia quella che prevede un meccanismo di sostituzione automatica in ogni caso di decadenza del sindaco (articolo 2401 cod. civ.).

Pur operando automaticamente, resta però necessario un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della decadenza per poter dar luogo alle relative conseguenze ovvero la sostituzione del sindaco decaduto e l’iscrizione nel registro imprese della cessazione della carica.

In merito alla decadenza sanzionatoria (articolo 2404 e 2405 cod. civ.) si pone l’ulteriore problema se, in mancanza di giustificazione, vada ritenuta avveratasi la decadenza o sia in ogni caso necessario valutare i motivi che hanno portato all’assenza del sindaco, anche se addotti successivamente.

Secondo i giudici della Corte d’Appello di Napoli, la formulazione degli articolo 2404 e 2405 cod. civ., pur valutata secondo i principi di correttezza e buona fede, induce a ritenere che il sindaco debba giustificare preventivamente la propria assenza all’assemblea e che, in mancanza di tale giustificazione, possa considerarsi maturata la decadenza.

Tuttavia, proseguono i giudici, ciò non esclude la possibilità che il sindaco possa provvedervi anche successivamente qualora l’impedimento sia stato di tale portata da escludere anche la possibilità di comunicare le ragioni della sua assenza.

Operando automaticamente la decadenza, resta ferma la possibilità del sindaco di impugnare la delibera che la dichiara, rimettendo all’autorità giudiziaria l’accertamento circa il verificarsi delle cause che vi hanno dato luogo.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto le doglianze dell’appellante destituite di fondamento in quanto non può considerarsi una giustificazione sufficiente quella fornita dal sindaco sottolineando, peraltro, che ogni professionista è libero di assumere diversi incarichi, ma ciò non toglie che “possa farlo a condizione che riesca a coordinarli tra loro, senza che le conseguenze di tali plurime attività ricadano sulla società o sugli altri soggetti che richiedano i suoi servizi”.

Infatti, è onere del sindaco organizzare le proprie attività in maniera tale da “non arrecare pregiudizio o ritardo all’attività delle società per le quali svolgeva l’incarico di sindaco”.

La sentenza sopra descritta ha destato molte preoccupazioni tra i sindaci. Invero, se la misura può applicarsi in maniera così restrittiva, appare più semplice per le società liberarsi di un sindaco “scomodo”.

D’altro canto i giudici napoletani “tranquillizzano” il ruolo dei sindaci rispetto ai “capricci” dei soci osservando che – nonostante la decisione dell’assemblea sull’assenza del sindaco sia di natura dichiarativa – è sempre possibile impugnare la decisione assembleare e sarà rimessa al sindacato del giudice l’accertamento dell’esistenza o meno della causa di decadenza nonché la legittimità della delibera che l’ha accertata.