La decisione della controversia nel giudizio di cassazione
di EVOLUTIONLa decisione della controversia nel giudizio di cassazione può avvenire:
- in Camera di Consiglio;
- in pubblica udienza.
Camera di Consiglio
L’articolo 376, comma 1, c.p.c. stabilisce che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, esclusa l’ipotesi di assegnazione alle Sezioni Unite, assegna i ricorsi ad apposita sezione (c.d. sezione filtro), la quale verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in Camera di Consiglio.
Ai sensi dell’articolo 375, comma 1, c.p.c. la Corte di Cassazione, sia a Sezioni Unite (in tal caso, senza passare per la c.d. sezione filtro) che a sezione semplice, definisce il processo con ordinanza in camera di consiglio quando:
- dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c.;
- pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione;
- accoglie o rigetta il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
Nei casi di pronuncia di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ex articolo 380-bis c.p.c., il Presidente, su proposta del relatore della c.d. sezione filtro, fissa con decreto l’adunanza della Corte.
Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza, tale decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre 5 giorni prima.
La Corte di Cassazione rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, se ritiene che non ricorre un caso di inammissibilità e di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.
In caso di pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione, l’articolo 380-ter c.p.c. dispone invece che il Presidente richieda al Pubblico Ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del Presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno 20 giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre 5 giorni prima della medesima adunanza.
In Camera di Consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
Invece, se, a seguito di un sommario esame del ricorso, la c.d. sezione filtro non definisce il giudizio perché non ravvisa i presupposti per la pronuncia in Camera di Consiglio, ex articolo 376, comma 1, c.p.c. gli atti sono rimessi al Primo Presidente che, omessa ogni formalità, procede all’assegnazione alla sezione semplice, la quale pronuncia una decisione all’esito della procedura semplificata in camera di consiglio di cui all’articolo 380-bis.1 c.p.c..
La norma indicata stabilisce che la fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice venga comunicata agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima.
Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell’adunanza, mentre le parti possono depositare le proprie memorie non oltre 10 giorni prima dell’adunanza.
Pubblica udienza
Ai sensi dell’articolo 375, comma 2, c.p.c. la Corte di Cassazione procede alla trattazione in pubblica udienza al di fuori delle ipotesi sopra considerate, ovvero quando deve pronunciarsi su una questione di diritto particolarmente rilevante.
Ex articolo 377 c.p.c. il Primo Presidente, per i ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, o il Presidente della sezione, per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici, fissa l’udienza e nomina il relatore, a seguito di presentazione del ricorso a cura del cancelliere.
È previsto che la data di udienza venga comunicata dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima della stessa.
Il Primo Presidente e il Presidente della sezione semplice (o il Presidente della sezione filtro), quando occorre, ordinano con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispongono che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili ex articolo 332 c.p.c., ovvero che essa sia rinnovata.
Ex articolo 378 c.p.c. le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre 5 giorni prima della data di udienza.
Ex articolo 379 c.p.c. all’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il Presidente invita il Pubblico Ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.
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