31 Agosto 2020

La deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nel novero degli oneri deducibili dal reddito complessivo previsti dal Tuir rientrano anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (articolo 10, comma 1, lett. e-bis, Tuir).

Le condizioni e i limiti per la deducibilità sono fissati dall’articolo 8, comma 4, del predetto D.Lgs. 252/2005, in base al quale i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Per il calcolo di tale limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, Tuir (si tratta dei fondi per le indennità di fine rapporto e dei fondi di previdenza del personale dipendente).

Pertanto, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Si ha diritto alla deduzione anche con riferimento ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità (5.164,57 euro) si riferisce sia ai contributi versati dal datore di lavoro o dallo stesso trattenuti sia ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico. Nell’ipotesi in cui siano stati versati contributi per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei successivi periodi di imposta.

Come precisato nella circolare 19/E/2020 (pagina 227), “le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza”.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2018, la disciplina tributaria in materia di deducibilità dei contributi di cui all’articolo 8 D.Lgs. 252/2005 è stata estesa anche ai dipendenti pubblici, che in precedenza ne erano esclusi (articolo 1, comma 156, L. 205/2017 – Legge di bilancio per il 2018).

Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve trattenere l’importo a carico del dipendente riconoscendo l’esclusione delle corrispondenti somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte, dandone dettagliata indicazione nella Certificazione unica.

I c.d. lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria hanno la possibilità di dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro (cfr. circolare 70/E/2007, paragrafo 2.8).

Qualora nel corso dei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano effettuato versamenti di importo inferiore, possono beneficiare di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a 2.582,29 euro. A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

Coloro che risultano iscritti alle forme pensionistiche per le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha accertato lo squilibrio finanziario e approvato il relativo piano di riequilibrio possono dedurre interamente i contributi versati. Tuttavia, nell’ipotesi di contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, è possibile dedurre integralmente i contributi versati al fondo in squilibrio finanziario, mentre i contributi versati al fondo non in squilibrio finanziario possono essere dedotti nel limite pari alla differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (cfr. circolare 70/E/2007, paragrafo 2.7).

Come già anticipato, sono deducibili anche i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come individuati dall’articolo 12 del Tuir) per la quota da questi ultimi non dedotta. In via prioritaria, ha diritto alla deduzione il soggetto titolare della posizione previdenziale e, solo nel caso in cui il reddito complessivo del familiare a carico non risulti capiente e non consenta, quindi, la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere dedotta dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Qualora la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare sia a carico di più soggetti, trova applicazione la regola generale secondo la quale la deduzione spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (cfr. circolare n. 70/E/2007, paragrafo 2.5).