La deducibilità dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
di Luca MambrinCostituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2014 per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (quali ad esempio colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte a carico del datore di lavoro, nel limite di un importo massimo di euro 1.549,37. La deduzione spetta a colui che risulta aver effettuato il versamento: saranno pertanto deducibili anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l’assistenza siano effettuati in favore di familiari del datore di lavoro, anche non fiscalmente a carico.
Il contribuente, ai fini della deduzione dal reddito, deve conservare le ricevute dei bollettini di versamento all’INPS dei contributi: dato che tali versamenti vanno effettuati per trimestri solari, il contribuente potrà portare in deduzione nel modello Unico PF 2015 o nel modello 730/2015 le somme effettivamente versate nell’anno 2014 secondo il principio di cassa ovverosia i contributi:
- versati a gennaio 2014 e relativi al quarto trimestre 2013;
- versati ad aprile, luglio e ottobre 2014 relativi ai primi tre trimestri del 2014.
I contributi relativi al IV trimestre 2014 e pagati nel mese di gennaio 2015 saranno deducibili solo nel modello Unico PF 2016 (o nel modello 730/2016).
Ai fini della deduzione spettante si ribadisce che non è deducibile l’intero importo pagato a mezzo dei bollettini di c/c (o MAV) ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
L’importo dei contributi varia in base alla retribuzione, ma per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfetario. Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità), i contributi da versare sono maggiori. Si riportano le tabelle valide per tutto il 2014, dove la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore:
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO |
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Retribuzione oraria |
Con quota assegni familiari |
Senza quota assegni familiari |
Fino ad € 7,86 |
€ 1,39 (0,35) |
€ 1,40 (0,35) |
Oltre € 7,86 fino a € 9,57 |
€ 1,57 (0,39) |
€ 1,58 (0,39) |
Oltre € 9,57 |
€ 1,91 (0,48) |
€ 1,92 (0,48) |
Orario superiore a 24 ore settimanali |
€ 1,01 (0,25) |
€ 1,02 (0,25) |
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO |
||
Retribuzione oraria |
Con quota assegni familiari |
Senza quota assegni familiari |
Fino ad € 7,86 |
€ 1,49 (0,35) |
€ 1,50 (0,35) |
Oltre € 7,86 fino a € 9,57 |
€ 1,68 (0,39) |
€ 1,69 (0,39) |
Oltre € 9,57 |
€ 2,04 (0,48) |
€ 2,06 (0,48) |
Orario superiore a 24 ore settimanali |
€ 1,08 (0,25) |
€ 1,09 (0,25) |
Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l’accesso alle prestazioni della Cassa Colf; tale importo è rilevabile nella sezione del MAV “Causale del versamento” e “Attestazione di pagamento” ovvero nella copia per il lavoratore alla voce “Codice Organizzazione”. L’importo per l’anno 2014, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora; tali importi non sono deducibili a fini Irpef in quanto destinati ad una cassa che ha lo scopo di gestire trattamenti aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari.
Come precisato poi nella C.M. 19/E/2012 i contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro” per gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall’articolo 10, comma 1, lett. e), e comma 2 del Tuir, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore a 1.549,37 euro. Poiché tali contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente, lo stesso potrà considerarlo interamente deducibile nei limiti previsti. Al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il committente dovrà:
- conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
- conservare copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo);
- conservare la documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico);
- attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Infine nell’ambito del modello Unico PF 2015 il contribuente, una volta individuata la quota dei contributi rimasta effettivamente a suo carico deve riportarla nel rigo RP23, nel limite massimo dell’importo di 1.549,37 euro.