La deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al coniuge
di Gennaro NapolitanoL’articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir stabilisce che sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, gli assegni periodici corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Allo stesso modo sono deducibili i versamenti periodici effettuati al coniuge che risultano dall’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (ex articoli 6 e 12 D.L. 132/2014).
Non sono deducibili, invece, gli assegni o la quota-parte degli stessi destinati al mantenimento dei figli; nell’ipotesi in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.
Le somme versate a titolo di adeguamento Istat possono essere dedotte dal coniuge erogante solo se la sentenza del giudice faccia espressamente riferimento a un criterio di adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento (cfr. risoluzione AdE 448/E/2008).
Sono deducibili anche i versamenti effettuati a titolo di arretrati: questi ultimi, infatti, anche se versati in un’unica soluzione, sono destinati a integrare gli assegni periodici corrisposti in precedenza ai quali, quindi, vanno assimilati.
Possono essere dedotte, inoltre, le somme stabilite dal provvedimento dell’autorità giurisdizionale e corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali del coniuge (c.d. “contributo casa”). Qualora il contributo casa sia relativo all’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. circolare AdE 17/E/2015, paragrafo 4.1).
Con specifico riferimento alla determinazione del “contributo casa”, il relativo importo, se non espressamente individuato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere quantificato “per relationem”, qualora il provvedimento stabilisca, ad esempio, l’obbligo di versamento del canone di locazione o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione del coniuge.
Le somme corrisposte in luogo dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato al coniuge sono deducibili solo se dalla sentenza di separazione risulti che lo stesso non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Gli assegni alimentari periodici corrisposti attraverso trattenute sulle rate di pensione possono essere dedotti anche nel caso in cui tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (cfr. risoluzione AdE 157/E/2009).
Non sono deducibili:
- le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato o divorziato; l’articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir, infatti, si riferisce espressamente ai soli “assegni periodici” (cfr. circolare AdE 50/E/2002, paragrafo 3.1)
- l’assegno corrisposto una tantum anche se il relativo pagamento avviene in forma rateizzata; “la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo” (cfr. risoluzione AdE 153/E/2009)
- le somme corrisposte a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (cfr. circolare AdE 50/E/2002, paragrafo 3.2).
Ai fini dell’eventuale controllo documentale disposto dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica della legittimità dell’avvenuta deduzione, il coniuge erogante è tenuto a esibire i seguenti documenti:
- sentenza di separazione o divorzio,
- accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’articolo 6 D.L. 132/2014,
- accordo e conferma dell’accordo di cui all’articolo 12, D.L. 132/2014,
- ricevute dei bonifici effettuati ovvero ricevute rilasciate dall’ex coniuge che ha percepito le somme per verificare gli importi effettivamente versati nel corso del periodo d’imposto per cui si è usufruito della
In caso di versamento del “contributo casa”, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere può essere costituita, oltre che dal provvedimento del giudice, anche dal contratto di locazione o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
16 Ottobre 2019 a 17:03
Articolo ben fatto, potrebbe essere utile un’integrazione che tratti del seguente tema:
– giudizialmente è stabilito che venga corrisposto un determinato importo netto
– sempre giudizialmente è stabilito che l’erogante rimborsi le imposte dovute dall’ex coniuge (per rispettare quanto sopra)
Ad avviso di chi scrive le somme di cui alla seconda pattuizione giudiziale (imposte) sono assimilabili all’assegno, ergo deducibili.
Saluti