La deduzione delle spese per l’adozione di minori stranieri
di Gennaro NapolitanoL’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), Tuir include nel novero degli oneri che danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 184/1983 (articoli da 29 a 39-quater). L’importo deducibile ammonta al 50% delle spese.
La disposizione in esame è stata introdotta dall’articolo 4 L. 476/1998 concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993” e “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”.
La procedura di adozione in esame è alquanto articolata e prevede l’espletamento di numerose formalità che la rendono lunga e onerosa. La previsione della deducibilità delle spese, pertanto, è finalizzata ad agevolare coloro che intendono adottare un minore straniero.
Tra i diversi adempimenti da effettuare, gli aspiranti genitori adottivi, dopo aver ottenuto il decreto di idoneità dal tribunale per i minorenni, devono conferire l’incarico di curare la procedura a un ente autorizzato ai sensi dell’articolo 39-ter L. 184/1983 (l’albo degli enti autorizzati è formato dalla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall’articolo 39 della medesima legge).
Ai fini del riconoscimento della deduzione in esame, l’ente autorizzato è tenuto a certificare l’ammontare complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione (articolo 31, comma 3, lett. o), L. 184/1983). Sono deducibili, infatti, solo le spese certificate dall’ente.
Nel novero delle spese deducibili rientrano anche quelle riferibili all’assistenza ricevuta, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti e al soggiorno all’estero.
In sintesi, la deduzione del 50% spetta per tutte le spese sostenute purché finalizzate all’adozione del minore, debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato.
In merito all’applicazione della disciplina in parola, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di fornire diversi chiarimenti interpretativi. In particolare, con la risoluzione AdE 77/E/2004 è stato precisato che:
- per beneficiare della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo; la deducibilità delle spese, infatti, prescinde dall’effettiva conclusione della procedura di adozione e dall’esito della stessa (ne consegue che l’espressione “spese sostenute dai genitori adottivi” usata dal legislatore deve essere interpretate come “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi”);
- agli effetti fiscali, la procedura di adozione inizia con il conferimento del mandato all’adozione all’ente autorizzato (è da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire della deduzione);
- la deduzione deve essere operata applicando il principio di cassa, con riferimento al periodo d’imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute;
- l’ente autorizzato è tenuto a certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi;
- l’ente autorizzato deve certificare non solo le spese che lo stesso ha direttamente sostenuto e che sono state rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall’ente autorizzato (in ogni caso, non sono deducibili le spese non certificate); pertanto, per consentire all’ente autorizzato la certificazione delle spese connesse alla procedura, gli aspiranti all’adozione devono consegnare all’ente stesso, oltre alla documentazione relativa alle spese autonomamente sostenute, anche un’apposita autocertificazione (oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione e che non sono state sostenute direttamente dall’ente autorizzato, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione;
- le relazioni e gli incontri post-adottivi non rientrano nella procedura di adozione (che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni); tali adempimenti rappresentano un onere per i genitori adottivi, finalizzato alla verifica del corretto inserimento del bambino nell’ambito sociale e familiare e che, in quanto tale, è connaturato all’esercizio della potestà genitoriale e per il quale l’ordinamento tributario già prevede apposite detrazioni d’imposta.
Con la circolare 17/E/2015 (paragrafo 4.2), l’Agenzia delle entrate, inoltre, ha chiarito che:
- il legislatore non ha ripartito la deduzione nella misura fissa del 25% per ogni genitore adottivo, ma si è limitato a prevedere la deducibilità dal reddito di uno o di entrambi del 50% delle spese sostenute;
- se la spesa è stata sostenuta da entrambi gli aspiranti genitori adottivi, la deduzione va proporzionalmente suddivisa tra i due;
- se, invece, la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, poiché l’altro è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%;
- date le obiettive difficoltà di individuare il genitore che ha concretamente sostenuto, anche all’estero, le spese, i genitori possono specificare all’ente autorizzato qual è l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi; di conseguenza, se l’ente ha certificato, sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute, mentre se l’ente ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due genitori, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.